Cassazione Penale, Sentenza n. 21047/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Simone impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 30/09/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la sola pena pecuniaria a euro 500,00. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la corte di appello aveva applicato una pena superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione; (2) violazione di legge per non aver applicato alla pena pecuniaria la riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; (3) violazione di legge per aver preso come base di calcolo della pena pecuniaria l'importo di euro 750,00 invece dell'importo dovuto ratione temporis di euro 516,00, con conseguente errato incremento per il reato in continuazione. Successivamente, in data 22/02/2022, il ricorrente ha depositato una rinuncia formale e personale al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), ritenendo valida, formale e personale la dichiarazione di rinuncia. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata effettuata alcuna pronuncia sul merito dei motivi di gravame a causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 589; art. 591 comma 1 lett. d); art. 616
Art. 589 e 591 (lett. d): la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando resa personalmente e con specifica indicazione del procedimento. Art. 616: la rinuncia comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, salvo esoneri.
artt. 110; 61 n.7; 112 nn. 1) e 2); 628 comma II n.1
Norme sostanziali che definiscono il reato e le circostanze applicate in primo grado; base normativa della condanna inflitta a De Simone (concorrente in reato, diminuzioni/attenuanti e reato di cui al capo a)).
Citato come norma che consente la formulazione di conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; utilizzato nella fase di discussione in Cassazione per le conclusioni scritte del PG.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013 (Serrano Caceres, Rv. 255671)
Massima richiamata a supporto del principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione, se valida, produce l'inammissibilità dell'impugnazione stessa in quanto atto abdicativo e irrevocabile.
Massime di principio
- La rinuncia personale e formale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce che la Corte pronunci sul merito; chi rinuncia perde la possibilità di ottenere pronunce favorevoli sulle questioni sostanziali.
- Per essere valida la rinuncia deve essere manifestata personalmente dall'imputato e con indicazione del procedimento; la mera rinuncia del difensore senza atto personale del ricorrente può essere insufficiente.
- La rinuncia ha natura irrevocabile e ha effetti processuali concreti: in genere la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
- Se l'obiettivo è far rilevare profili di illegittimità nella determinazione della pena (es. mancata riduzione della pena pecuniaria per attenuanti, errata base di calcolo ratione temporis), tali censure devono essere preservate fino alla definizione del giudizio di legittimità; la rinuncia impedisce la loro valutazione in Cassazione.
- In casi che riguardano la quantificazione delle pene pecuniarie occorre verificare la normativa vigente ratione temporis e indicare esplicitamente il calcolo applicato (pena base, riduzioni per rito, attenuanti, eventuali aumenti per continuazione) nelle deduzioni appellate e di cassazione.
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