Cassazione Civile, Ordinanza n. 03742/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle di pagamento asseritamente notificate su istanza di diverse pubbliche amministrazioni creditrici, dopo avere appreso dell'esistenza di estratti di ruolo per complessivi Euro 5.933,81 relativi a sanzioni amministrative. Deduceva la prescrizione quinquennale dei crediti per il decorso del tempo tra il preteso accertamento e la notificazione delle cartelle. In primo grado l'opposizione era stata accolta per intervenuta prescrizione. La soccombente in appello impugnava solo la liquidazione delle spese del primo grado, ritenuta troppo bassa rispetto ai parametri del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal d.m. n. 37/2018. In cassazione denunciava violazione dell'art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, delle tabelle parametriche allegate, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che, per il valore della causa, il compenso minimo dovuto fosse pari a Euro 726,00 e che fosse inderogabile il rispetto dei minimi tariffari; contestava in particolare la riduzione operata per la fase introduttiva e decisoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha rilevato che, per i giudizi davanti al Giudice di pace di valore compreso tra Euro 5.201 e Euro 26.000, i minimi tariffari indicati erano Euro 203,00 per lo studio, Euro 168,00 per la fase introduttiva ed Euro 355,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 726,00; tale importo poteva essere ridotto fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014, con liquidazione di Euro 508,20. Poiché il Tribunale aveva liquidato Euro 530,00 per compensi, la somma era comunque superiore ai minimi ridotti e quindi non vi era violazione dei parametri. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese, entro il minimo e il massimo tabellari, non è censurabile in cassazione, salvo obbligo di motivazione quando si scenda o si salga ulteriormente rispetto ai valori tabellari. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente è rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Consente la riduzione dei compensi entro il limite previsto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione effettuata perché superiore al minimo ridotto.
Atto di aggiornamento dei parametri richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della liquidazione.
Norma sulle spese di soccombenza richiamata nel motivo di ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza sulle spese.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di adeguata motivazione sulla liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, prevede l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito può collocarsi tra i valori minimi e massimi previsti dai parametri forensi; la censura in cassazione è fondata solo se la liquidazione viola i parametri applicabili o se lo scostamento ulteriore non sia adeguatamente motivato.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori tabellari o operi riduzioni/aumenti non immediatamente ricavabili dal sistema parametrico; non è invece sindacabile in sede di legittimità la scelta discrezionale effettuata entro l'intervallo consentito.
- Ai fini della verifica della correttezza della liquidazione dei compensi, occorre considerare il valore della causa e la corrispondente fascia tabellare, applicando le eventuali riduzioni consentite dal decreto ministeriale sui parametri forensi.
- Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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