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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5231/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d\'Appello di Catania, della condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Amato contestava la mancanza di prove sulla sua continuata partecipazione al clan nel periodo contestato (2005-2011), rilevando fasi di detenzione che avrebbero ostacolato un ruolo direttivo, e chiedeva mitigazione della pena. Di Pasquale deduceva violazione del principio del ne bis in idem per sovrapposizione temporale rispetto a precedenti giudicati (anni fino al 2002) e denunciava l\'insufficienza di nuovi elementi probatori dopo il 2002. Arcerito formulava plurime censure: ne bis in idem, genericit\'a delle dichiarazioni dei collaboratori senza riscontri esterni, omessa risposta sulla misura della pena e violazione del principio del dubbio in presenza di prova incerta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi: il ricorso di Arcerito è stato dichiarato inammissibile per genericit\'a dell\'impugnazione (violazione art. 581 c.p.p.) e l\'Arcerito condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende; i ricorsi di Amato e Di Pasquale sono stati rigettati nel merito. Sono state confermate le condanne per associazione mafiosa e disposte condanne per spese processuali (art. 616 c.p.p.). La Corte ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la loro convergenza e i riscontri, affermando che lo stato di detenzione non esclude di per sé la permanenza nel sodalizio e che non risultano provati recesso o esclusione degli imputati dal clan; inoltre la pretesa violazione del ne bis in idem non sussiste perché le condotte contestate sono valutate come protratte oltre i periodi già giudicati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale incriminatrice dell\'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la sussistenza dell\'adesione e del vincolo associativo sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri, ritenendo che l\'appartenenza si protrae fino a prova contraria di recesso o esclusione.

  • art. 581, co.1, lett. d) c.p.p.

    Postula l\'obbligo, nell\'atto di impugnazione, di enunciare i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Arcerito per genericit\'a e mancanza di specificit\'a dei motivi.

  • art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.

    Rimando sull\'inammissibilit\'a per vizi formali dell\'impugnazione; applicato congiuntamente all\'art. 581 per dichiarare l\'inammissibilit\'a.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilit\'a dell\'impugnazione; la Corte ha condannato gli appellanti a tale titolo.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato in prospetto dai ricorrenti (soprattutto Arcerito) relativamente a motivi e deduzioni processuali; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non rispondenti ai requisiti di specificit\'a.

  • art. 192, co.3 c.p.p.

    Norma sul materiale probatorio e valorizzazione delle prove dichiarative; richiamata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori adeguatamente valutate e corroborate nel complesso probatorio.

  • art. 530, co.2 c.p.p.

    Norma che disciplina l\'assoluzione per insufficienza di prove; i ricorsi basati sulla violazione del dubbio ragionevole sono stati rigettati perché la Corte ha ritenuto la prova complessiva soddisfacente.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione del presunto affiliato non determina automaticamente la cessazione della sua partecipazione a un\'associazione mafiosa: la partecipazione può perdurare tramite contatti e modalità di controllo anche in periodo detentivo, salvo prova di recesso o esclusione esplicita e coerente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valutate unitariamente e corroborarsi a vicenda anche se riferiscono fatti diversi e collocati in tempi diversi, purch\'e contribuiscano a dimostrare la continuit\'a o la permanenza del vincolo associativo nel periodo contestato.
  • Il principio del ne bis in idem tutela contro la riproposizione dello stesso fatto identico in tempo, luogo e persone; tuttavia, se la condotta associativa si protrae oltre il periodo già giudicato, la nuova contestazione può risultare distinta e non violare il ne bis in idem.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono contenere motivi specifici e dettagliati (art. 581 c.p.p.); formulazioni generiche o mere enunciazioni sono causa di inammissibilit\'a.
  • Le questioni inerenti alla dosimetria della pena sono tipicamente valutazioni di merito: in Cassazione sono inammissibili quando le censure non espongono criticamente e con specificit\'a i presupposti giuridici e i fatti che avrebbero dovuto determinarne la diversa quantificazione.
  • Il giudice d\'appello non è obbligato a rispondere testualmente a ogni singolo rilievo difensivo se dalla motivazione complessiva risultano esposte le ragioni della decisione e i fatti decisivi sono stati valutati; ci\'\'e\' sufficiente che il discorso giustificativo copra implicitamente le argomentazioni difensive.

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