Cassazione Penale, Sentenza n. 39292/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 24/06/2024 che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (fatto del 02/03/2023). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e utilizzabilità illecita di dichiarazioni non verbalizzate rese dal coindagato Abete alla polizia giudiziaria; (2) illegittima utilizzazione di un'annotazione di PG del 04/12/2015 basata su "fonte confidenziale" senza indicazione del nome (per l'attribuzione del soprannome "Caciotta"); (3) insufficienza ed apoditticità di ulteriori annotazioni (13/12/2021 e 18/04/2024) e confusione nell'interpretazione dell'intercettazione che cita sia "Caciotta" sia "Trepalle"; (4) carenza delle esigenze cautelari, perché il ricorrente non ha precedenti per 416-bis e sarebbe illogico sostenere rischio di reiterazione anche se ristretto al domicilio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti: ha considerato ammissibile, in sede cautelare, l'utilizzo dell'annotazione del 18/04/2024 per l'attribuzione del soprannome "Caciotta" (registro di conoscenza autonoma degli ufficiali di PG), ha affermato che eventuali chiarimenti sulle fonti potranno avvenire nel dibattimento e che i limiti della fase cautelare non richiedono l'esame testimoniale. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione della intercettazione (non manifestamente illogica ricondurre i due soprannomi alla stessa persona) e logica la valutazione delle esigenze cautelari: la detenzione di arma può essere commessa anche in ambito domiciliare e persistono esigenze di impedire contatti con ambienti di criminalità organizzata. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nell'esposizione dei motivi di ricorso; il giudice osserva che il ricorso è stato esposto nei limiti consentiti e procede alla valutazione sostanziale entro quei limiti
art. 357, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta inutilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate; la Corte evidenzia che, nella fase cautelare, l'assenza di verbalizzazione non determina automaticamente inutilizzabilità dell'elemento ai fini della valutazione dei gravi indizi, specie se altri elementi corroborano l'attribuzione
Riferito alla utilizzazione di notizie da "fonte confidenziale"; la Corte ritiene che l'anonimato della fonte non comporti automaticamente esclusione dell'annotazione in sede cautelare, purché l'atto sia valutato nel suo complesso e nel rispetto dei limiti della fase
Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza di aggravazione; la Corte osserva che l'assenza di contestazione 416-bis.1 non esclude comunque esigenze cautelari fondate sulla natura del reato (detenzione di arma) e sul contesto di rapporti con ambienti di criminalità organizzata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: la Corte la applica per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- In fase cautelare il giudice può utilizzare annotazioni e atti di polizia giudiziaria anche se la fonte non è pienamente esplicitata: l'anonimato della fonte non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto, purché la valutazione sia complessiva e non manifestamente illogica
- Le dichiarazioni non verbalizzate non sono necessariamente inutilizzabili a priori in sede cautelare; il loro peso probatorio va valutato nel contesto degli altri elementi investigativi e coniugato ai limiti della fase preventiva
- L'interpretazione del contenuto di intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede superiore solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
- Per reati di detenzione di arma comune da sparo, la possibilità concreta di nascondere l'arma anche in un domicilio giustifica, in ristretti casi, il mantenimento di misure cautelari più afflittive rispetto agli arresti domiciliari
- Per impugnare efficacemente misure cautelari è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la carenza di elementi minimi di gravità indiziaria o di esigenze cautelari: obiezioni formali su singoli atti d'indagine, se non accompagnate da prova che l'insieme degli indizi sia insufficiente, raramente sono risolutive
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →