Cassazione Penale, Sentenza n. 6620/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione alla 'ndrangheta (capo 1) e per concorso in estorsione ai danni di aspiranti lavoratrici costrette ad accettare condizioni lavorative deteriori (capo 18). Il ricorrente denunciava illogicità e carenza di motivazione sulla gravità indiziaria: la supposizione di un'articolazione imprenditoriale della cosca e l'attribuzione di società (GD Group, Tecna SpA) alla associazione erano apodittiche; venivano contestate specifiche captazioni/intercettazioni ritenute erroneamente riferite al ricorrente o prive di rilievo associativo (più passaggi e dettagli fattuali indicati dal difensore). Per il capo 18 il ricorrente ha dedotto che non vi fosse una aspettativa giuridicamente tutelata di assunzione e dunque mancasse la minaccia idonea a integrare il reato di estorsione; è stata inoltre dichiarata rinuncia al motivo relativo al capo 1 dopo la revoca della misura cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, ed introdotti motivi aggiunti sul punto della sussunzione nella fattispecie di estorsione (art. 629 c.p.).
La decisione
Il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al capo 1 per sopravvenuta carenza di interesse (la misura cautelare era stata revocata e sostituita con arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Quanto al capo 18 (concorso in estorsione), la Corte ha ritenuto fondata la censura del ricorrente: ha affermato che, nella fattispecie, la prospettazione di condizioni lavorative deteriori al momento della stipula del contratto per aspiranti lavoratrici non integra il delitto di estorsione quando manca una aspettativa giuridicamente tutelata di essere assunti; la minaccia del rifiuto dell'assunzione non costituisce la costrizione tipica dell'estorsione se l'aspirante non aveva un diritto all'assunzione. Sulla base di questo principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la ordinanza genetica emessa l'8/2/2021 in relazione al capo 18 e ha ordinato la immediata liberazione del ricorrente; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il delitto di estorsione richiede una minaccia idonea a costringere la vittima; tale costrizione non sussiste normalmente nella fase genetica del rapporto di lavoro (proposta di assunzione), salvo che ricorra una aspettativa giuridicamente tutelata di essere assunti.
legge 27 luglio 1978, n. 322 (equo canone)
legge 27 luglio 1978 n. 322
Utilizzata a titolo analogico come precedente giurisprudenziale per sostenere che la condizione di stipulare un contratto (es. locazione) subordinata a una pattuizione illecita non equivale automaticamente a minaccia estorsiva quando non sussiste un vincolo o diritto preesistente del richiedente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento della misura cautelare e alla liberazione disposta.
Massime di principio
- Il reato di estorsione richiede una minaccia idonea a costringere la vittima: se l'offerta di lavoro è rifiutata in assenza di una aspettativa giuridicamente protetta dell'aspirante, la prospettazione di condizioni peggiorative non costituisce generalmente estorsione.
- Se il rapporto di lavoro è già instaurato, la minaccia di licenziamento o altre condotte coattive finalizzate a far accettare condizioni deteriori può integrare estorsione; la distinzione temporale (prima dell'assunzione vs durante il rapporto) è cruciale.
- Per contestare misure cautelari basate su captazioni/intercettazioni, è necessario che la motivazione colleghi in modo concreto e non apodittico i contenuti intercettati al ruolo e alla condotta contestata del ricorrente; mere asserzioni di collegamento non bastano.
- Se una misura cautelare viene revocata in corso di procedura, le impugnazioni specifiche su quella misura possono diventare inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare l'assenza di una aspettativa giuridica di assunzione (es. assenza di selezione superata, di offerta vincolante, di atti formali che creino un diritto) e censurare la insufficiente base fattuale delle attribuzioni operative o societarie mosse dall'accusa.
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