Cassazione Penale, Ordinanza n. 29297/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché, applicando la disciplina transitoria richiamata dalle Sezioni Unite, il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca nei confronti di un imputato per violazioni della disciplina sulla guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo violazione di legge per asserita erronea valutazione dei termini di prescrizione del reato. In particolare, sosteneva che il reato fosse ormai prescritto al momento della decisione di appello. La Corte di cassazione ha invece rilevato che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi. Poiché il fatto era del 18/06/2019 e la sentenza di primo grado era del 24/05/2024, il termine massimo non era decorso alla data della sentenza di appello del 28/02/2025.
Norme richiamate
art. 186 co. 1 e 2 lett. c) d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave indicata nella sentenza di merito.
art. 186 co. 2-bis d.lgs. 285/1992
Ulteriore disposizione contestata, richiamata nel titolo di reato della sentenza di merito.
art. 186 co. 2-sexies d.lgs. 285/1992
Disposizione contestata nel titolo di reato della sentenza di merito.
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della riforma Orlando, con sospensione della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del grado successivo, entro il limite di un anno e sei mesi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare il criterio applicabile al computo della prescrizione nei reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, nei limiti massimi previsti dalla legge.
- Ai fini della verifica della prescrizione in sede di legittimità occorre applicare la disciplina transitoria vigente in ragione della data di commissione del fatto, senza assumere la maturazione del termine in modo svincolato da tale regime.
- Quando la deduzione difensiva sulla prescrizione è infondata perché il termine non è decorso, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
- La sospensione del termine prescrizionale opera anche tra il deposito della sentenza di primo grado e la decisione del grado successivo, incidendo sul computo complessivo del tempo necessario alla maturazione della prescrizione.
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