Cassazione Penale, Sentenza n. 02067/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per "bancarotta fraudolenta per distrazione" deducendo, in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 526, comma 1-bis c.p.p. e vizio di motivazione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Mario Sirio Zecchini, che pur presente in giudizio si era rifiutato di deporre; (2) mancata verifica dei riscontri ex art. 192 c.p.p. rispetto al racconto dello Zecchini; (3) carenza e apparente motivazione sulla ricostruzione fattuale circa la cessione dell'immobile (sostegno difensivo che la procura irrevocabile e il successivo trasferimento fossero in realtà una liberazione di debito/cessione, non una distrazione penalmente rilevante), mancata considerazione del versamento di denaro documentato e dell'assenza del dolo del Gilardi; (4) omessa riqualificazione del fatto come "bancarotta fraudolenta preferenziale" essendo la cessione riconducibile al pagamento di un debito pregresso e senza accertamento del valore del bene rispetto al debito; (5) errori nella commisurazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Pur esaminando i motivi, ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del quarto motivo (riqualificazione come bancarotta preferenziale) e ha quindi proceduto al calcolo della prescrizione: il termine di prescrizione del reato contestato (bancarotta fraudolenta patrimoniale) di 12 anni e 6 mesi è decorso il 5 maggio 2025, calcolato dal 28 marzo 2012 con conteggio che tiene conto delle interruzioni (artt. 157 e 161 c.p.) e della sospensione per complessivi 219 giorni (60 giorni per differimento per legittimo impedimento, 95 giorni per rinvio per astensione del difensore, 64 giorni per sospensione Covid-19). Per tali ragioni la condanna resa in sede di merito è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato; la questione è stata allegata come vizio di motivazione dei giudici di merito ma la Cassazione non ha risolto definitivamente il punto, avendo deciso per la prescrizione.
Norma sulla responsabilità in concorso; richiamata per valutare il ruolo dei diversi soggetti (Gilardi, Lanzaro, Zecchini, Verdicchio) nella distrazione del bene.
Riferita in relazione alla configurazione della bancarotta (sia distrattiva sia preferenziale) e alla necessità di verifica delle modalità e del valore della cessione rispetto al debito.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato in ordine all'obbligo di riscontri per le dichiarazioni testimoniali decisive; i ricorrenti lamentavano la carenza di riscontri alle dichiarazioni dello Zecchini.
art. 530, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza di appello e della necessità che la Corte affronti le questioni giuridiche e probatorie sollevate; i ricorrenti denunciarono motivazione apparente.
Norma di principio per la determinazione della pena; evocata nel motivo relativo alla commisurazione della pena e alle circostanze attenuanti.
Rilevante per la quantificazione e la modulazione della pena definitiva; i ricorrenti hanno contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Norme invocate e applicate dalla Corte per la ricostruzione del decorso della prescrizione (interruzioni e sospensioni dei termini), con computo delle giornate di sospensione dovute a legittimo impedimento, astensione del difensore e pandemia.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di possibile provvedimento alternativo all'annullamento; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre diversamente e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Se emergono dubbi non manifesti sulla qualificazione giuridica del fatto (es. distrazione vs. preferenza), la Cassazione può valutare la questione e, se ricorrono condizioni di prescrizione, annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Nelle contestazioni di operazioni immobiliari tra parenti o con trasferimenti apparentemente finalizzati a soddisfare debiti, la qualificazione tra donazione/cessione/adempimento richiede accertamenti precisi sul valore del bene e sulla corrispondenza rispetto al credito; la mancanza di tali accertamenti può costituire motivo utile in appello e in cassazione.
- Le dichiarazioni del coimputato che si rifiuta di deporre sollevano questioni sull'utilizzabilità della prova e sulla necessità di riscontri: la difesa deve sollevare e motivare queste questioni e invocare l'art. 192 c.p.p. quando la dichiarazione è decisiva.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di interruzioni e sospensioni specifiche (es. differimenti per legittimo impedimento, astensione degli avvocati, sospensioni straordinarie come la pandemia); questi elementi possono determinare il decorso del termine e portare all'estinzione del reato anche dopo sentenze di merito.
- Per contestare il dolo del beneficiario di un trasferimento (es. genero che riceve un bene dal suocero) è cruciale documentare la conoscenza dello stato debitorio dei trasferenti e l'eventuale concorso di volontà; l'assenza di prova del dolo può essere decisiva per la non configurabilità della bancarotta distrattiva.
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