Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di affitto di terreno agricolo inviata dal legale rappresentante della società ricorrente al proprietario del fondo. La società sosteneva che il contratto si fosse perfezionato perché il proprietario avrebbe accettato la proposta con una scritta in calce e, comunque, perché il contratto sarebbe stato validamente concluso anche verbalmente. Il proprietario, invece, ha negato la conclusione del contratto e ha chiesto di essere tutelato contro l’occupazione del terreno, assumendo che il fondo fosse stato preso in possesso senza un valido accordo. Nei giudizi di merito è stata accolta la tesi della mancata conclusione del contratto, con conseguente conferma in appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione per avere la Corte d’appello escluso che la dicitura "per ricevuta" valesse come accettazione della proposta; 2) violazione dell’art. 41 l. 203/1982, assumendo che per i contratti agrari di durata inferiore non fosse richiesta la forma scritta e che quindi il contratto potesse ritenersi concluso verbalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha osservato che la ricorrente non aveva riprodotto il contenuto degli atti su cui fondava la censura e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata era chiara, perché la dichiarazione del proprietario non esprimeva un’accettazione della proposta ma solo la disponibilità a stipulare successivamente con l’assistenza delle organizzazioni di categoria; inoltre, trattandosi di terreno in comproprietà, non risultava comunque una valida accettazione da parte di tutti i comproprietari. Quanto al secondo, ha escluso che l’art. 41 l. 203/1982 potesse essere letto nel senso prospettato dalla ricorrente, rilevando che la fattispecie era un contratto agrario in deroga che richiedeva modalità e presupposti specifici, e che una dichiarazione non idonea a perfezionare il contratto per iscritto non poteva produrre il medesimo effetto solo perché manifestata oralmente o per comportamento concludente. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude che la norma consenta di ricavare, nel caso concreto, la validità della conclusione verbale del contratto invocato dalla ricorrente; la disciplina richiamata non opera nel senso prospettato quando il negozio è in deroga e richiede specifici presupposti di stipulazione.
È richiamato come base della deroga al regime ordinario per i contratti agrari, purché stipulati con l’assistenza delle organizzazioni di categoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La verifica della conclusione del contratto non si esaurisce in una mera interpretazione soggettiva della volontà delle parti, ma implica una qualificazione giuridica delle dichiarazioni per stabilire se esse integrino proposta e accettazione secondo lo schema legale.
- L’accettazione contrattuale deve essere inequivoca e compatibile con la volontà di perfezionare immediatamente il vincolo; dichiarazioni che rinviano a una futura stipulazione o che subordinano l’accordo ad adempimenti ulteriori non valgono come accettazione.
- Se il bene è in comproprietà, la conclusione del contratto richiede la partecipazione di tutti i soggetti necessari a conferire validamente il consenso; l’iniziativa di uno solo dei comproprietari non basta a perfezionare l’accordo.
- Una clausola o disciplina che presupponga una stipulazione in forma o con modalità determinate non può essere aggirata sostenendo che la stessa volontà, se non efficace per iscritto, sarebbe efficace solo perché manifestata oralmente o per fatti concludenti.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito esponga chiaramente le ragioni del decisum, anche se la parte ricorrente ne contesti la correttezza.
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