Cassazione Civile, Ordinanza n. 07878/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
Una società aveva incaricato un intermediario assicurativo di procurare una garanzia fideiussoria necessaria per partecipare a un bando regionale e ottenere un finanziamento di circa 1.500.000 euro. L’intermediario aveva reperito una fideiussione rilasciata da una società poi risultata non iscritta nell’elenco di cui all’art. 107 TUB, ma in quello di cui all’art. 106 TUB; per questo la Regione Toscana aveva escluso la società dal finanziamento. La società aveva quindi agito per responsabilità da mandato, sostenendo che l’intermediario non avesse adempiuto esattamente all’incarico di procurare una fideiussione valida e idonea allo scopo. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi che l’intermediario avesse rispettato l’incarico e che la società mandante avesse comunque ratificato l’operato. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione di legge e sostenevano, in sintesi, che il mandato avesse oggetto specifico e che fosse esclusa la ratifica di un’attività totalmente difforme da quella richiesta, nonché la violazione di varie norme sulla diligenza, correttezza e limiti del mandato; il quarto motivo deduceva omesso esame di fatti e documenti decisivi, insistendo sul fatto che la fideiussione procurata fosse oggettivamente diversa e non utile per il finanziamento, senza accettazione di bozze né ratifica o liberatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure presupponessero una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello, secondo cui la mandante era consapevole dell’iscrizione del garante in un albo diverso da quello utile e aveva comunque sottoscritto l’accordo dopo scambi di bozze e correzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione del fatto. In particolare, la decisione di merito aveva accertato che la mandante fosse consapevole della natura del fideiussore e avesse accettato comunque la prestazione, cosicché le doglianze basate sull’asserito totale inadempimento del mandatario erano inconferenti. Il ricorso incidentale condizionato della compagnia assicurativa è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di lite; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per individuare l’elenco cui doveva appartenere il fideiussore ai fini dell’ammissibilità del finanziamento; la Corte di merito aveva ritenuto non rispettato tale requisito, ma la Cassazione non entra nel merito della questione perché il ricorso è inammissibile.
Richiamato come diverso elenco nel quale risultava iscritto il fideiussore; elemento valorizzato dai giudici di merito nella ricostruzione della consapevolezza della mandante.
Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte osserva che la censura non confronta la ratio decidendi e presuppone un fatto diverso da quello accertato.
Citato dalla ricorrente per sostenere la nullità di patti limitativi della responsabilità; ritenuto non pertinente rispetto al fatto accertato in appello.
Citato dalla ricorrente nell’elenco delle norme ritenute violate; la Corte ne rileva la non decisività rispetto alla ricostruzione fattuale accolta.
Citato dalla ricorrente a sostegno del divieto di eccedere i limiti del mandato; la Corte rileva che la doglianza presuppone un mandato totalmente disatteso, fatto escluso dal giudice di merito.
Citato dalla ricorrente; la Corte evidenzia che il motivo non si misura con l’accertamento di consapevolezza e accettazione della fideiussione da parte della mandante.
Citato dalla ricorrente quale norma sull’inadempimento; la Corte lo considera evocato in modo astratto e non correlato alla ratio della sentenza impugnata.
Citato dalla ricorrente come parametro di correttezza; la Corte reputa le censure inconferenti perché presuppongono un diverso fatto costitutivo dell’inadempimento.
Citato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa un errore di diritto nella sentenza impugnata, ma una contestazione di merito mascherata da violazione di legge.
Citato dalla ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte ribadisce che la censura non coglie il fatto decisivo accertato dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di omesso esame di fatti, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Le doglianze fondate su norme relative ai limiti del mandato, all’inadempimento e alla correttezza nell’esecuzione del contratto sono inconferenti se presuppongono un fatto costitutivo diverso da quello accertato dal giudice di merito, in particolare un totale scostamento dall’incarico che la sentenza impugnata ha escluso.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato i documenti e i fatti dedotti, ma li abbia interpretati in modo diverso da quello auspicato dalla parte ricorrente.
- La ratifica o l’accettazione del risultato dell’attività del mandatario, quando accertata in fatto dal giudice di merito, può escludere la responsabilità per inesatto adempimento del mandato nei limiti in cui la prestazione sia stata consapevolmente accettata dal mandante.
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