Cassazione Civile, Ordinanza n. 12711/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza su un periodo d'imposta, era emerso che una società cooperativa in liquidazione aveva dedotto costi ritenuti non sostenuti; la ripresa a tassazione nei confronti della società era divenuta definitiva per mancata impugnazione. L'Ufficio aveva quindi contestato le violazioni a chi risultava avere agito in nome della società, individuando nel ricorrente un legale rappresentante di fatto. Il contribuente aveva negato tale qualità e aveva ottenuto accoglimento davanti al giudice di primo grado. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la corte tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., nonché violazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018, sostenendo che il giudice di appello non aveva considerato la sospensione straordinaria di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili in via agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha stabilito che, per la sentenza di primo grado depositata il 9 novembre 2018 e non notificata, il termine lungo di impugnazione, computato tenendo conto della sospensione straordinaria di nove mesi prevista dal d.l. 119/2018, scadeva il 9 febbraio 2020; poiché l'appello era stato notificato il 3 febbraio 2020, esso era tempestivo. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la sospensione straordinaria non è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei periodi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È la norma invocata per il termine lungo di impugnazione; la Corte la applica tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini prevista dalla disciplina speciale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio dedotto in cassazione, formulato come nullità della sentenza per falsa applicazione della disciplina sui termini di impugnazione.
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
Prevede una sospensione straordinaria di nove mesi dei termini di impugnazione nelle controversie definibili; tale sospensione va computata nel termine per proporre appello.
La disciplina della definizione agevolata delle controversie rileva perché comporta la sospensione straordinaria dei termini processuali di impugnazione.
La sospensione feriale dei termini processuali non si cumula con la sospensione straordinaria quando i periodi coincidono o si sovrappongono.
art. 16, comma 1, d.l. 132/2014
È richiamato come norma che ha novellato il regime della sospensione feriale dei termini processuali.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, tale sospensione deve essere computata nel termine lungo per proporre appello contro la sentenza non notificata.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali e la sospensione feriale non sono cumulabili nei periodi in cui coincidono o si sovrappongono; il giudice deve evitare duplicazioni nel calcolo del termine.
- L'erronea declaratoria di tardività dell'impugnazione integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito ometta di applicare la disciplina speciale sui termini processuali.
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