Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46894/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di riabilitazione relativa a pena pecuniaria di euro 29.260,00 (ammenda) applicata con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 22/11/2013 per contravvenzione ex art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/1994. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché la pena era risultata pagata nel 2020 e quindi, secondo il Presidente, non sarebbero trascorsi i 3 anni dall'estinzione della pena richiesti dall'art. 179 c.p. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la pena pecuniaria si era estinta per prescrizione il 23/10/2018 (cinque anni dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 173 c.p.), sicché la domanda depositata il 26/10/2021 rispettava il termine triennale; il pagamento prodotto nell'istanza era stato esibito a titolo di buona condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato per violazione degli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1-bis, c.p.p., rilevando che il Presidente aveva emesso un provvedimento di inammissibilità effettuando valutazioni di merito e di fatto (es. sul pagamento e su possibili atti interruttivi della prescrizione) senza seguire lo specifico procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. e oltre i limiti dell'art. 666, comma 2, che consente il decreto de plano solo quando manca un requisito di legge che non richiede accertamenti cognitivi. Perciò il decreto è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il prosieguo secondo l'art. 667, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'accordo e la sentenza in esito al patteggiamento; qui richiamata per indicare l'origine della condanna pecuniaria

  • art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/1994

    individua la contravvenzione specifica per la quale è stata applicata l'ammenda

  • art. 179 cod. pen.

    stabilisce il requisito temporale (tre anni dall'estinzione della pena) per la riabilitazione; il Tribunale aveva valutato che tale termine non fosse decorso

  • art. 173 cod. pen.

    disciplina l'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione; applicata dal ricorrente per sostenere che l'ammenda si era estinta cinque anni dopo la irrevocabilità della sentenza

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    rimette al tribunale di sorveglianza, per le richieste di riabilitazione, il procedimento alla normativa di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    prevede che il giudice dell'esecuzione decida in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, che possono proporre opposizione; disciplina la fase da seguire prima di statuire sull'istanza

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    consente la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza solo quando la richiesta manca dei requisiti di legge e tale mancanza non richiede accertamenti cognitivi; la Corte ha rilevato che nel caso concreto il Presidente ha applicato tale norma fuori dai limiti consentiti

  • art. 146 cod. pen., primo comma, numeri 1) e 2)

    richiamato nel testo come riferimento ai casi nei quali può essere disposto il differimento dell'esecuzione della pena; usato a supporto del richiamo alle materie di competenza del giudice di sorveglianza secondo art. 678

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando l'istanza manca di requisiti di legge la cui mancanza è evidente e non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali.
  • Per le richieste di riabilitazione il Tribunale di sorveglianza deve applicare la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.: ordinanza senza formalità comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, con possibilità di opposizione e successivo esame in camera di consiglio; non è corretto risolvere mediante valutazioni di merito nel decreto di inammissibilità.
  • L'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione va valutata secondo l'art. 173 c.p.; da tale data decorre il termine triennale richiesto dall'art. 179 c.p. per la proposizione della domanda di riabilitazione.
  • Il pagamento della pena dopo la irrevocabilità o dopo l'estinzione può essere valutato ai fini della buona condotta, ma la sua produzione in sede di istanza non sostituisce l'accertamento formale della data di estinzione della pena e non autorizza il Tribunale a trarre conclusioni de plano senza seguire la procedura prevista dalla legge.
  • In caso di applicazione procedurale scorretta (uso improprio dell'art. 666, comma 2, c.p.p. o omissione dell'iter di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.) la via rimediale è l'annullamento del provvedimento e la rimessione degli atti al Tribunale per il corretto corso procedimentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.