Cassazione Penale, Sentenza n. 46894/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di riabilitazione relativa a pena pecuniaria di euro 29.260,00 (ammenda) applicata con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 22/11/2013 per contravvenzione ex art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/1994. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché la pena era risultata pagata nel 2020 e quindi, secondo il Presidente, non sarebbero trascorsi i 3 anni dall'estinzione della pena richiesti dall'art. 179 c.p. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la pena pecuniaria si era estinta per prescrizione il 23/10/2018 (cinque anni dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 173 c.p.), sicché la domanda depositata il 26/10/2021 rispettava il termine triennale; il pagamento prodotto nell'istanza era stato esibito a titolo di buona condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato il decreto impugnato per violazione degli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1-bis, c.p.p., rilevando che il Presidente aveva emesso un provvedimento di inammissibilità effettuando valutazioni di merito e di fatto (es. sul pagamento e su possibili atti interruttivi della prescrizione) senza seguire lo specifico procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. e oltre i limiti dell'art. 666, comma 2, che consente il decreto de plano solo quando manca un requisito di legge che non richiede accertamenti cognitivi. Perciò il decreto è stato annullato e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il prosieguo secondo l'art. 667, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
norma che disciplina l'accordo e la sentenza in esito al patteggiamento; qui richiamata per indicare l'origine della condanna pecuniaria
art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/1994
individua la contravvenzione specifica per la quale è stata applicata l'ammenda
stabilisce il requisito temporale (tre anni dall'estinzione della pena) per la riabilitazione; il Tribunale aveva valutato che tale termine non fosse decorso
disciplina l'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione; applicata dal ricorrente per sostenere che l'ammenda si era estinta cinque anni dopo la irrevocabilità della sentenza
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
rimette al tribunale di sorveglianza, per le richieste di riabilitazione, il procedimento alla normativa di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
prevede che il giudice dell'esecuzione decida in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, che possono proporre opposizione; disciplina la fase da seguire prima di statuire sull'istanza
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
consente la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza solo quando la richiesta manca dei requisiti di legge e tale mancanza non richiede accertamenti cognitivi; la Corte ha rilevato che nel caso concreto il Presidente ha applicato tale norma fuori dai limiti consentiti
art. 146 cod. pen., primo comma, numeri 1) e 2)
richiamato nel testo come riferimento ai casi nei quali può essere disposto il differimento dell'esecuzione della pena; usato a supporto del richiamo alle materie di competenza del giudice di sorveglianza secondo art. 678
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando l'istanza manca di requisiti di legge la cui mancanza è evidente e non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali.
- Per le richieste di riabilitazione il Tribunale di sorveglianza deve applicare la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.: ordinanza senza formalità comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, con possibilità di opposizione e successivo esame in camera di consiglio; non è corretto risolvere mediante valutazioni di merito nel decreto di inammissibilità.
- L'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione va valutata secondo l'art. 173 c.p.; da tale data decorre il termine triennale richiesto dall'art. 179 c.p. per la proposizione della domanda di riabilitazione.
- Il pagamento della pena dopo la irrevocabilità o dopo l'estinzione può essere valutato ai fini della buona condotta, ma la sua produzione in sede di istanza non sostituisce l'accertamento formale della data di estinzione della pena e non autorizza il Tribunale a trarre conclusioni de plano senza seguire la procedura prevista dalla legge.
- In caso di applicazione procedurale scorretta (uso improprio dell'art. 666, comma 2, c.p.p. o omissione dell'iter di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.) la via rimediale è l'annullamento del provvedimento e la rimessione degli atti al Tribunale per il corretto corso procedimentale.
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