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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13466/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti dalla legge, comunque tardivi se riferiti a nullità a regime intermedio, oltre che aspecifici e manifestamente infondati. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dal testo emerge un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di appello di Milano, con cui l'imputato era stato condannato per la contravvenzione di cui al capo a) e per il reato di cui al capo b) (art. 348 c.p. descritto in rubrica). I motivi, per come riassunti dalla Corte, denunciavano la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e della citazione, sostenendo la mancata allegazione del verbale di elezione di domicilio; secondo la sentenza, tali doglianze non risultavano consentite, erano comunque tardive perché relative a nullità a regime intermedio e, in ogni caso, erano infondate. Il ricorso è stato inoltre ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, poiché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche, in particolare quanto alla responsabilità dell'imputato per i capi di imputazione indicati.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è menzionato quale atto la cui notificazione viene contestata dal ricorrente; la Corte ritiene infondata o comunque non ammissibile la doglianza proposta.

  • art. 348 c.p.

    È il reato indicato per il capo b) della rubrica, richiamato dalla Corte nel riassumere la condanna confermata in merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma applicata per conseguire, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le nullità a regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente nei modi e nei tempi previsti, e non possono essere utilmente prospettate per la prima volta in cassazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi non consentiti dalla legge, specie quando la censura presuppone un vizio processuale non devolvibile o non tempestivamente eccepito.
  • Il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
  • In sede di legittimità, la motivazione di merito è insindacabile quando risulta logica, coerente e immune da manifeste incongruenze, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di letture alternative dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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