Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giambanco impugnava il decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 3 anni, con obbligo di soggiorno e cauzione di €900. Denunciava (1) violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 sostenendo che la corte aveva ritenuto l'attualità della pericolosità basandosi su una sentenza del GIP senza considerare una successiva assoluzione per il rinvenimento di 400 g di cocaina; (2) carenza di motivazione per non aver esaminato un motivo di appello e per non aver spiegato l'irrilevanza dell'assoluzione rispetto all'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la corte di merito avesse fornito una motivazione puntuale e non apodittica sulla sussistenza dell'attualità della pericolosità, valorizzando plurimi elementi (pregresse condanne e continuità della dedizione criminale, impermeabilità alla rieducazione). Ha qualificato le censure come reiterative e prive di novità giuridica idonea a giustificare il sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente; la valutazione dell'attualità della pericolosità è rimessa al giudice di merito purché motivi adeguatamente.
richiamati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, sent. n.111/2017)
La motivazione è un requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; la radicale mancanza di argomentazione su un punto essenziale può comportare nullità e legittimare il controllo di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere tenuto al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la somma può essere determinata equitativamente dal giudice.
Giurisprudenza citata
Sez. 6, sent. n. 21525/2020; Sez. Unite, sent. n.111/2017 (Gattuso)
Confermano il principio secondo cui il sindacato di legittimità è consentito se manca totalmente la motivazione su elemento decisivo; altrimenti le valutazioni prognostiche di merito non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per vizi di diritto: violazione di legge o motivazione totalmente assente; censure meramente reiterative o valutazioni di merito adeguatamente motivate sono inammissibili.
- Un'eventuale sentenza di assoluzione non è automaticamente idonea a escludere l'attualità della pericolosità se il giudice di merito, con motivazione specifica, spiega perché quella decisione non scredita il quadro fattuale complessivo.
- La mancanza di motivazione si configura solo quando il provvedimento omette completamente il confronto con un elemento potenzialmente decisivo capace, da solo, di mutare l'esito; il semplice disaccordo interpretativo non basta.
- Le censure generiche che non affrontano punto per punto la motivazione della corte di merito verranno considerate reiterative e manifestamente infondate, con rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
- In fase preventiva il giudice valuta in chiave prognostica la 'continuità' della condotta e la personalità del soggetto; per ribaltare tale valutazione in cassazione è necessario dimostrare un vizio giuridico o una totale assenza di motivazione.
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