Cassazione Penale, Sentenza n. 34058/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. I difensori hanno proposto undici motivi contestando la motivazione del Tribunale in relazione a: dichiarazioni dibattimentali e di collaboratori di giustizia (tra cui Barone, Porcaro, Greco, Abbruzzese, Pellicori ecc.), interpretazione di intercettazioni, rilevanza di escussioni successivamente acquisite e presunta attenuazione del quadro indiziario che, a loro avviso, avrebbe dovuto determinare l'applicazione di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi complessivamente infondati o inammissibili perché, in massima parte, si risolvevano in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove (competenza del giudice di merito) o in censure aspecifiche. Il Tribunale di Catanzaro è stato ritenuto aver adeguatamente emendato le precedenti carenze motivazionali indicate dalla Cassazione, motivando specificamente su ciascun elemento probatorio e confermando la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni e sulla valutazione della attendibilità dei collaboratori. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Individua il reato associativo di tipo mafioso per il quale il ricorrente è gravemente indiziato; la Corte ricorda che la cautela cautelare si fonda sulla gravità indiziaria riferita a tale fattispecie
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata la 'doppia presunzione' prevista dalla norma per la conferma della misura cautelare: la Corte rileva che, per superarla, la difesa deve produrre elementi di novità idonei e decisivi a ridimensionare il quadro indiziario
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; applicata in seguito al rigetto del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito o una diversa valutazione delle prove: le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le escussioni dibattimentali sopravvenute possono costituire novità solo se specificamente individuate e dimostrate decisive rispetto al quadro indiziario preesistente
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione fattuale rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di travisamento evidente e decisivo del contenuto
- Per eccepire l'inutilizzabilità di atti processuali è necessario indicare puntualmente gli atti affetti dal vizio e provarne la incidenza sul complessivo compendio indiziario (prova di resistenza); censure generiche sono inammissibili
- Quando il giudice applica la presunzione rafforzata (art. 275, comma 3 c.p.p.), la difesa deve proporre elementi nuovi, concreti e pregnanti per ottenere la sostituzione o la revoca della misura cautelare
- I ricorsi che non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione impugnata sono destinati a essere dichiarati generici o inammissibili
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