Cassazione Penale, Ordinanza n. 37301/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 gennaio 2025, deducendo censure relative al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso, per come risulta dal provvedimento, non conteneva una critica idonea a superare la motivazione di merito, già ritenuta adeguata dai giudici di appello, che avevano disatteso la richiesta difensiva con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sull'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. fossero state già esaminate e correttamente respinte nel merito dai giudici di appello, senza vizi logici o giuridici censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta insussistente sulla base della valutazione di merito svolta nei precedenti gradi di giudizio, non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste illogicità o violazioni di legge.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando sia sorretto da motivazione congrua, puntuale e logicamente coerente con le risultanze istruttorie, non è censurabile in cassazione come mero riesame del merito.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del fatto o delle circostanze attenuanti se la decisione di merito ha già affrontato in modo corretto e non manifestamente illogico le doglianze difensive.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37280/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37282/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37283/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37284/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37287/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37288/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →