Cassazione Civile, Ordinanza n. 11218/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'iniziativa del pubblico ministero, che aveva sollecitato l'estensione del fallimento ad altre società e poi depositato autonome istanze di fallimento nei confronti della società poi ricorrente. La società, dopo la convocazione nel procedimento prefallimentare, era stata posta in liquidazione e aveva prima presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., poi depositato ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 182-bis e aveva poi dichiarato il fallimento; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto dieci motivi: 1) violazione degli artt. 161 e 182-bis l.fall. per avere ritenuto tardiva/mancata la pubblicazione dell'accordo nel registro imprese; 2) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla inattendibilità dei bilanci e sulla attestazione dei dati; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito improprio sindacato sulla delibera di messa in liquidazione; 4) violazione degli artt. 161 e 182-bis l.fall. per mancata concessione del termine ex art. 162 l.fall.; 5) violazione degli artt. 161 e 182-bis l.fall. per mancato rinvio della decisione in omologa dopo la pubblicazione dell'accordo; 6) nullità per difetto di legittimazione attiva del pubblico ministero; 7) nullità per difetto di astensione di un giudice del collegio; 8) violazione dell'art. 111 Cost. per accertamento dello stato di insolvenza in asserita assenza di contraddittorio e con inversione dell'onere della prova; 9) violazione dell'art. 5 l.fall. per erronea valutazione degli indici di insolvenza e dell'attivo/passivo; 10) omesso esame di fatti decisivi relativi alla inesigibilità di parte dei debiti e alla riduzione del passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione, affermando che la pubblicazione nel registro delle imprese deve precedere o essere quantomeno contestuale al deposito del ricorso e comunque avvenire entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., poiché solo così l'accordo acquista efficacia e si rende conoscibile ai creditori. Ha respinto anche le censure sulla motivazione e sul preteso ultrapetitum, rilevando che la Corte territoriale aveva dato conto dell'inattendibilità dei bilanci e che, nel reclamo ex art. 18 l.fall., il giudice d'appello può e deve verificare tutti i presupposti di fallibilità. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata concessione del termine ex art. 162 l.fall., osservando che si tratta di potere discrezionale del tribunale e che tale termine presuppone la regolarità/ammissibilità della procedura. Ha poi ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla legittimazione del P.M., all'astensione del giudice, all'insolvenza e all'omesso esame di fatti decisivi, valorizzando che la Corte d'appello aveva compiuto un autonomo accertamento dello stato di insolvenza, basato sull'inattendibilità dei bilanci, sulla composizione dell'attivo in partecipazioni sociali di difficile realizzo e sul passivo rilevante, e che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio. La Corte ha inoltre precisato che i debiti erariali invocati erano stati allegati in modo generico e che gli accordi di ristrutturazione non omologati non producono effetti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come base della sollecitazione iniziale dell'estensione del fallimento ad altre società, nel contesto della proposta configurazione di supersocietà di fatto.
La domanda di concordato con riserva richiede il rispetto del termine assegnato per il deposito della documentazione e si collega alla necessità che la pubblicazione dell'accordo avvenga entro tale termine.
L'accordo di ristrutturazione acquista efficacia dalla pubblicazione nel registro delle imprese; la pubblicazione deve precedere o essere contestuale al deposito del ricorso e comunque intervenire nel termine assegnato dal tribunale.
Il termine per integrazioni/documenti è rimesso al potere discrezionale del tribunale e presuppone che la procedura sia regolare e ammissibile.
La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente perché esprime, anche se sinteticamente, le ragioni della decisione.
Nel reclamo ex art. 18 l.fall. il giudice d'appello deve comunque verificare tutti i presupposti di legge; non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la questione rientra nel thema devolutum o è comunque rilevabile d'ufficio.
Il reclamo fallimentare ha effetto devolutivo pieno, consentendo alla corte d'appello di riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento.
La dedotta nullità per composizione del collegio non è ammissibile se la parte non ha fatto valere tempestivamente l'astensione/ricusazione nei modi di legge.
L'eventuale obbligo di astensione del giudice non determina di per sé nullità deducibile in cassazione se non è stata proposta ricusazione.
La ricusazione deve essere proposta nei termini di legge, e la sua mancata tempestiva proposizione preclude la successiva deduzione del vizio come nullità.
Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento quando abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, con onere di allegare i fatti idonei a giustificare la richiesta.
art. 111 Cost.
Le doglianze sul giusto processo e sul contraddittorio sono state respinte perché il giudice di merito aveva svolto un autonomo accertamento e non vi era inversione dell'onere della prova.
Lo stato di insolvenza è stato accertato in concreto, tenendo conto dell'inattendibilità dei bilanci, della difficoltà di liquidazione dell'attivo e della rilevanza del passivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la pubblicazione nel registro delle imprese è condizione essenziale di efficacia dell'accordo e deve intervenire, al più tardi, entro il termine assegnato dal tribunale; una pubblicazione tardiva non consente di sanare l'inammissibilità della procedura.
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d'appello esercita un riesame pieno e deve verificare d'ufficio la sussistenza di tutti i presupposti di legge, anche se non specificamente contestati nei limiti della decisione di primo grado.
- La valutazione dello stato di insolvenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non apparente; in cassazione non è consentita una nuova selezione del materiale probatorio.
- Per le società in liquidazione, l'insolvenza può essere apprezzata in una prospettiva patrimoniale e statica, considerando la concreta liquidabilità dell'attivo e la consistenza del passivo, non essendo decisivi i soli dati contabili formalmente esposti se ritenuti inattendibili.
- Il termine per integrare la documentazione nella procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione è rimesso al potere discrezionale del tribunale e presuppone che la domanda sia astrattamente ammissibile; non può essere invocato per superare carenze strutturali che rendano la procedura inammissibile.
- L'eventuale inosservanza dell'obbligo di astensione del giudice non può essere fatta valere come nullità della sentenza se la parte non ha proposto tempestiva ricusazione nei termini di legge.
- Il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento quando abbia acquisito istituzionalmente una notizia di insolvenza; il suo onere si esaurisce nell'allegazione dei fatti idonei a sostenere la richiesta, non essendo necessario un livello di disclosure ulteriore.
- Gli accordi di ristrutturazione non omologati non producono effetti verso i creditori e non possono quindi essere opposti per escludere o ridurre il passivo ai fini dell'accertamento dell'insolvenza.
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