Cassazione Penale, Sentenza n. 12307/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza che aveva confermato la condanna per il reato di evasione: si denunciava il travisamento della prova e l'omesso esame di documenti probatori rilevanti. In particolare si contestava che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'evasione in ragione del mancato rinvenimento dell'imputato sul posto di lavoro e della mancata comunicazione all'autorità di controllo, pur non essendo tale obbligo espressamente imposto nell'imputazione. Il ricorrente ha prodotto documentazione (contatti con la centrale operativa) attestante sia l'uscita dall'abitazione sia il presunto avviso e rientro alle 10.55; inoltre i titolari dell'azienda confermarono la presenza e l'allontanamento anticipato a causa del maltempo. Si deduceva poi la violazione dell'art. 521 c.p.p. per diversità del fatto contestato e profili di illegittimità relativi agli artt. 131-bis, 62-bis e 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ritenuto fondato il primo motivo. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse attribuito rilievo a una presunta violazione (mancata comunicazione) non specificamente contestata e, soprattutto, avesse omesso di valutare documentazione probatoria rilevante, che dimostrava l'avviso alle 10.55 e la presenza del ricorrente presso l'azienda. Per tale omessa valutazione di un dato probatorio potenzialmente decisivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato nella prospettazione della diversità tra il fatto contestato in imputazione e il fatto ritenuto dalla Corte; rileva come la Corte di Cassazione abbia posto attenzione alla necessità che il giudicato non si fondi su una qualificazione o su un'aggravazione del fatto non dedotta in imputazione, con conseguente tutela del principio di corrispondenza tra accusa e decisione.
artt. 131-bis, 62-bis e 175 cod. pen.
Citati tra i motivi di doglianza ma non esaminati nel merito dalla Corte di Cassazione perché ritenuti assorbiti dalla decisione di annullamento e rinvio; pertanto non è stata fornita una pronuncia interpretativa su tali norme nel dispositivo.
norme relative al reato di evasione (misure cautelari)
La sentenza richiama il principio che la configurabilità del reato di evasione richiede la prova della violazione delle prescrizioni imposte: non è ammissibile che il giudice valorizzi come elemento costitutivo una prescrizione non indicata nell'imputazione. Inoltre la Corte sottolinea l'obbligo per il giudice di valutare tutti i dati probatori, compresi documenti che possano dimostrare l'osservanza delle prescrizioni (es. comunicazioni alla centrale operativa, dichiarazioni dei datori di lavoro).
Massime di principio
- Il giudice non può fondare la condanna su una violazione di prescrizione che non sia stata specificamente contestata in imputazione; la corrispondenza tra atto di accusa e fatto giudicato è requisito essenziale.
- L'omessa valutazione di documenti probatori rilevanti e decisivi (es. registrazioni, comunicazioni alla centrale operativa, dichiarazioni dei datori di lavoro) può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
- Se esistono autorizzazioni aggiornate (es. permesso a recarsi al lavoro anche nel giorno contestato), ciò può escludere l'evasione; il giudice deve verificare le modifiche autorizzative intervenute nel tempo.
- La Corte di appello non può trasformare fatti negativi (es. mancato rinvenimento sul luogo) in prova di evasione senza accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo e delle concrete prescrizioni violate.
- I motivi relativi a circostanze sussidiarie (es. applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti) rimangono assorbiti se la questione principale di prova porta all'annullamento; in tal caso il giudice di rinvio dovrà riesaminare compiutamente l'intero quadro probatorio.
- In casi analoghi è fondamentale produrre e sollecitare l'esame di ogni documentazione che possa dimostrare il rispetto delle prescrizioni (messaggi, registri aziendali, testimonianze) e contestare immediatamente eventuali ricostruzioni fattuali divergenti dall'imputazione.
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