Cassazione Penale, Ordinanza n. 39076/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di condanna emessa nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha dedotto, in sintesi: 1) mancanza di motivazione della sentenza impugnata; 2) violazione di legge con riferimento alla valutazione della responsabilità penale, assumendo la contraddittorietà del quadro probatorio; 3) violazione di legge in ordine all'eccessiva durata delle pene accessorie. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile perché non specificava gli elementi posti a base della censura, il secondo non consentito nei limiti del sindacato di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era logica e la responsabilità risultava corroborata non solo dalle dichiarazioni del coimputato, ma anche da riscontri oggettivi (ricezione di bonifici e mancata restituzione delle somme). Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la quantificazione della pena accessoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato; la censura generica o indeterminata è inammissibile perché non consente al giudice di individuare puntualmente i rilievi mossi.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni del coimputato devono trovare riscontro in elementi oggettivi esterni; nel caso concreto, i bonifici ricevuti e non restituiti hanno costituito riscontro idoneo a corroborare l'accusa.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione del trattamento sanzionatorio, incluse le pene accessorie, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La durata della pena deve essere giustificata in relazione agli elementi rilevanti del fatto e della personalità dell'imputato, con motivazione congrua e aderente ai criteri legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche sulla motivazione: il ricorrente deve indicare con precisione gli specifici passaggi della decisione impugnata e i punti di fatto o di diritto da contestare.
- In sede di legittimità è censurabile solo la mancanza di motivazione, la manifesta illogicità o la contraddittorietà intrinseca o con atti probatori ignorati; non sono invece deducibili contestazioni sulla mera persuasività, completezza o maggiore attendibilità di una diversa lettura delle prove.
- La responsabilità penale può essere fondata anche sulle dichiarazioni del coimputato, purché esse siano assistite da riscontri esterni idonei, anche di natura oggettiva, che ne confermino coerenza e credibilità ex art. 192, comma 3, c.p.p.
- La determinazione della durata delle pene accessorie è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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