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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15304/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barreca ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) relativo alle elezioni regionali del 26/01/2020. Le censure principali sono: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per l'art. 416-ter, con particolare riferimento all'asserita appartenenza del Barreca alla "nuova" cosca Barreca e all'uso illegittimo dello status personale come presupposto; 2) critica all'attribuzione di valore decisivo all'espressione "va benissimo" nel colloquio del 21/01/2020, ritenuta ambigua e non idonea a provare l'accordo sinallagmatico; 3) assenza di prova del nesso tra la promessa di procurare voti e l'utilità contestata (favori consistenti nella falsa autenticazione della data di una compravendita e in altre agevolazioni mediche/amministrative); 4) carenza di motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (fatti risalenti al 2019-2020 e assenza di successive vicende penali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che il Tribunale aveva correttamente applicato la nuova formulazione dell'art. 416-ter (legge n. 43/2019) indicando che, se la promessa proviene da un esponente mafioso, non è necessario provare il "metodo mafioso"; ha altresì ritenuto congrua la valutazione complessiva degli incontri e delle intercettazioni che collegano Barreca alle trattative elettorali. Tuttavia la Corte ha rilevato una lacuna motivazionale grave e non colmata: il Tribunale del riesame non ha spiegato adeguatamente in che modo le utilità (favori personalistici ricevuti da Bellini, come la falsa attestazione della data sulla compravendita e agevolazioni mediche/amministrative) abbiano effettivamente perseguito o favorito gli interessi dell'associazione mafiosa nel suo complesso, requisito necessario per la configurabilità della fattispecie. Per tale motivo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per nuovo giudizio istruttorio e integrativo della motivazione. Il secondo motivo (esigenze cautelari) è stato assorbito alla luce delle osservazioni sulla qualificazione del reato e dell'utilità.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    "chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito..."

    La Corte rileva che, dopo la legge n. 43/2019, la promessa di procurare voti da parte di un esponente mafioso è di per sè idonea a integrare la fattispecie anche senza la prova del "metodo mafioso"; se il promettente è estraneo all'associazione occorre invece la prova che il procacciamento avvenisse con le modalità intimidatorie del terzo comma dell'art. 416-bis.

  • art. 416-bis cod. pen.

    citato per il richiamo alle "modalità" intimidatorie previste al terzo comma

    Richiamato per distinguere i casi: la natura intimidatoria del metodo mafioso è una modalità possibile di procacciamento dei voti e rileva quando il soggetto promittente non sia un affiliato; la Corte conferma che non sempre è necessaria la dimostrazione del metodo quando il promettente è mafioso.

  • legge n. 43 del 21/05/2019

    modifiche all'art. 416-ter in relazione all'ampliamento del campo soggettivo e oggettivo della fattispecie

    La modifica ha ampliato il perimetro della fattispecie: la promessa può provenire anche da estranei e la controprestazione non è più limitata al denaro ma comprende "qualunque altra utilità" o la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione; finalità preventiva per evitare contatti elettorali con soggetti intranei alle cosche.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali (esigenze cautelari, concretezza e attualità del pericolo). La Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito ma ricorda che il giudice deve motivare la sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione e l'insindacabilità della misura rispetto alla necessita'.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 43/2019, se la promessa di procacciare voti proviene da un esponente mafioso, non è necessario provare che i voti siano stati procacciati con il "metodo mafioso"; la sola promessa da affiliato può integrare l'art. 416-ter.
  • Se il promettente è estraneo all'organizzazione, occorre invece dimostrare che l'accordo prevedeva il procacciamento con le modalità intimidatorie o di forza tipiche dell'art. 416-bis, comma terzo.
  • L'appartenenza o l'intraneità dell'indagato alla cosca può essere valutata anche nel giudizio cautelare/riesame senza che sia necessaria una precedente condanna in altro procedimento: il giudice del riesame può formare il convincimento sul punto sulla base degli elementi disponibili.
  • Per la configurazione dello scambio elettorale politico-mafioso la prova del nesso sinallagmatico (promessa di voti <-> utilità) può essere ricavata dal quadro indiziario complessivo e non richiede necessariamente una pattuizione esplicita anticipata, ma il giudice deve motivare chiaramente il nesso causale tra utilità e interesse dell'associazione.
  • L'utilità contestata non può essere mera prebenda personale: deve essere descritta e motivata la ragione per cui quella utilità produce un vantaggio riconducibile, anche indirettamente, agli interessi dell'associazione mafiosa.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle risultanze probatorie se non entro i limiti di congruità della motivazione.
  • Se il giudice del riesame omette o fornisce motivazioni insufficienti su un elemento essenziale della fattispecie (es. finalità dell'utilità), la Cassazione può annullare e rinviare per integrare la motivazione e valutare nuovamente le esigenze cautelari.

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