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Parere

Parere n. 456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2016 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero dell'interno del 23 febbraio 2016 di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato il diniego della cittadinanza italiana deducendo carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il riferimento a una denuncia penale, senza ulteriori specificazioni e a distanza di quattro anni, non fosse sufficiente a dimostrare la pericolosità sociale né a costituire un elemento ostativo alla concessione; ha inoltre lamentato che l'insufficienza reddituale fosse stata valutata senza considerare la giovane età e la conseguente difficoltà di produrre reddito. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare la legittimità della valutazione ministeriale concernente sia i precedenti o pregiudizi penali della richiedente e dei familiari conviventi, sia la capacità reddituale dell'intero nucleo familiare.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto infondato e ne è stato proposto il rigetto. Quanto alla capacità reddituale, il Consiglio di Stato ha rilevato che il provvedimento non si riferiva esclusivamente alla situazione personale della ricorrente, ma all'intero nucleo familiare, i cui componenti risultavano tutti disoccupati. L'Amministrazione può assumere come parametro l'ammontare previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 382/1989, come convertito dalla l. n. 8/1990 e confermato dall'art. 2, comma 15, della l. n. 549/1995, valutando la situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi. Tale parametro è indicativo della capacità di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare sulla comunità nazionale. È stata inoltre richiamata la circolare del Ministero dell'interno 5 gennaio 2007, n. K. 60.1, secondo cui il richiedente deve documentare la propria situazione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali e, in applicazione della solidarietà familiare, può essere valutata la consistenza economica dell'intero nucleo. Quanto alle risultanze penali, la Sezione ha ribadito che esse possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, inclusi archiviazione, estinzione o riabilitazione. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente con assegnazione di un termine per controdedurre.

Osservazioni

Capacità reddituale del nucleo familiare

La valutazione dell'insufficienza reddituale non riguarda soltanto la capacità della richiedente di produrre reddito in ragione della giovane età, ma l'intero nucleo familiare, i cui componenti risultavano tutti disoccupati. L'Amministrazione può utilizzare come parametro l'importo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e considerare le risorse dei familiari conviventi secondo il principio di solidarietà familiare.

Risultanze penali e valutazione amministrativa

Le risultanze penali possono essere apprezzate negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dall'esito processuale e, quindi, anche in caso di archiviazione, estinzione del reato o riabilitazione.

Contraddittorio procedimentale

Il contraddittorio è stato rispettato mediante la trasmissione alla ricorrente della relazione istruttoria ministeriale e l'assegnazione di un termine per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8

    La somma di euro 8.263,00, incrementabile fino a euro 11.362,05 in ragione del coniugio e di euro 516,00 per ogni figlio.

    Individua il parametro reddituale assunto come indicativo della capacità del richiedente di partecipare alla spesa pubblica e di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia.

  • art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Conferma il parametro reddituale previsto dalla disciplina richiamata per la valutazione della capacità economica.

  • Circolare del Ministero dell'interno 5 gennaio 2007, n. K. 60.1

    Lo straniero è tenuto a provare la propria situazione reddituale e regolare assolvimento degli obblighi fiscali per i periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell'istanza; occorre valutare la consistenza economica dell'intero nucleo quando esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito.

    Richiede la documentazione della situazione reddituale e fiscale e consente di considerare, in applicazione della solidarietà familiare, la situazione economica dell'intero nucleo familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Rilevante quale disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del parere del Consiglio di Stato, sebbene non espressamente richiamato nel testo.

Massime di principio

  • Nella valutazione della capacità reddituale richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione può considerare la situazione economica dell'intero nucleo familiare del richiedente, non limitandosi al reddito personale, quando i familiari conviventi concorrono alla formazione delle risorse disponibili o risultano privi di reddito.
  • Il parametro reddituale previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria può essere utilizzato come indice della capacità del richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare sulla comunità nazionale.
  • Le risultanze penali possono essere valutate negativamente in sede amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, compresi l'archiviazione, l'estinzione del reato o la riabilitazione.
  • Nel ricorso straordinario, il contraddittorio è rispettato quando la relazione istruttoria dell'Amministrazione viene trasmessa al ricorrente e gli viene assegnato un termine per presentare controdeduzioni.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una cittadina marocchina contro il decreto del Ministero dell'interno del 23 febbraio 2016, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e motivi del ricorso

L'Amministrazione aveva fondato il diniego sulla presenza di pregiudizi penali a carico della richiedente e dei parenti conviventi, nonché sull'insufficienza dei redditi del nucleo familiare, i cui componenti risultavano tutti disoccupati.

La ricorrente, qualificando erroneamente l'atto come ricorso gerarchico, ha dedotto carenza istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il semplice riferimento a una denuncia penale, senza indicazione dei relativi sviluppi e a distanza di quattro anni, non fosse sufficiente a dimostrare la pericolosità sociale né a rendere la denuncia ostativa alla concessione. Ha inoltre affermato che l'assenza di reddito avrebbe dovuto essere valutata alla luce della giovane età e della possibile esistenza di lavori saltuari o non regolarizzati.

Contraddittorio procedimentale

Il Ministero dell'interno ha depositato la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso. La Sezione ha trasmesso tale relazione alla ricorrente presso il domicilio digitale del difensore, assegnandole un termine per eventuali controdeduzioni. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.

Valutazione della capacità reddituale

La Sezione ha escluso che il provvedimento avesse considerato soltanto la situazione personale della ricorrente. Il riferimento ministeriale riguardava infatti l'intero nucleo familiare, i cui componenti risultavano tutti disoccupati; non era pertanto plausibile concentrare la censura esclusivamente sulla giovane età della richiedente.

Secondo il parere, l'Amministrazione può valutare la situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi assumendo come parametro l'importo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale parametro è previsto dall'art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla l. n. 8/1990, ed è confermato dall'art. 2, comma 15, della l. n. 549/1995. Il valore indicato nel parere è pari a euro 8.263,00, incrementabile fino a euro 11.362,05 in ragione del coniugio e di euro 516,00 per ogni figlio.

Il parametro è ritenuto indicativo di un livello di adeguatezza economica idoneo a consentire al richiedente di mantenere in modo adeguato e continuativo sé e la propria famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale. La circolare del Ministero dell'interno 5 gennaio 2007, n. K. 60.1, richiede inoltre la prova della situazione reddituale e del regolare assolvimento degli obblighi fiscali nei periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell'istanza. In applicazione del principio di solidarietà familiare, può essere valutata la consistenza economica dell'intero nucleo quando emergano altre risorse concorrenti alla formazione del reddito.

Valutazione delle risultanze penali

Quanto ai profili penali, la Sezione ha richiamato il proprio indirizzo secondo cui le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali. La valutazione amministrativa può quindi intervenire anche in presenza di archiviazione, estinzione del reato o riabilitazione.

Esito del ricorso

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione e ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto.

Il dispositivo dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, sulla base dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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