Cassazione Penale, Sentenza n. 02030/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 406 c.p.p. e del diritto di difesa per la proroga delle indagini preliminari senza accesso del difensore agli atti; 2) inutilizzabilità e vizi di valutazione degli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria e allegati alla querela, per difetto di contraddittorio e necessità di consulenza/perizia collegiale; 3) vizio di motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, compresa l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4 c.p.; 4) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p., con violazione del divieto di reformatio in pejus e mancanza di motivazione puntuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi tre motivi (improcedibilità ex art. 344‑bis ritenuta infondata; nessun diritto dell'indagato ad accesso anticipato alle indagini ai sensi dell'art. 406; utilizzabilità degli atti nel rito abbreviato salvo i casi di "inutilizzabilità patologica"; doglianze sulle attenuanti precluse o infondate). Ha invece accolto il quarto motivo: in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Zangari), ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale disposta in appello non poteva essere pronunciata oltre i limiti della devoluzione; pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena (la revoca è eliminata). Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma richiamata in epigrafe; contestualizzata con altri principi di devoluzione e limiti di intervento in sede di impugnazione (ricorda i limiti della cognizione appellate)
La Corte conferma che la richiesta di proroga deve indicare la 'notizia di reato' e i motivi della proroga ma non obbliga il P.M. a concedere accesso agli atti prima della chiusura delle indagini; la notizia di reato può essere indicata con l'enunciazione delle ipotesi di reato senza dettagli temporali e spaziali
L'eccezione di improcedibilità per superamento dei termini è inapplicabile al caso perché le disposizioni sulla improcedibilità (L. 134/2021, art. 2, comma 3) si applicano solo a reati commessi dal 1° gennaio 2020; qui il fatto è anteriore (novembre 2019)
Rilevata la norma che disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte richiama il principio che la revoca per cause ostative deve rispettare i limiti della devoluzione delle questioni alle corti successive
La richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale relativa alla tenuità del danno è stata ritenuta preclusa per mancata devoluzione in appello oppure non provata sufficientemente
Richiamato nell'ambito delle modifiche normative intervenute (comma 1‑bis) che impattano sul potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale: la Corte precisa i limiti di tale potere rispetto al principio devolutivo
Applicabile solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020; ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'improcedibilità nel caso di specie
art. 111 Cost.
Richiamato per chiarire che l'impugnazione contro l'ordinanza di proroga del GIP non è prevista e che tale provvedimento non configura un atto decisorio impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.
Massime di principio
- La richiesta di proroga delle indagini ex art. 406 c.p.p. deve indicare la notizia di reato e i motivi della proroga, ma non obbliga il P.M. a consentire l'accesso anticipato del difensore agli atti: l'anticipata discovery è incompatibile con il segreto investigativo.
- Contro l'ordinanza del giudice che dispone la proroga non è previsto un rimedio impugnatorio ordinario; tale atto non è considerato decisione che incida sulla libertà personale.
- Nel rito abbreviato sono utilizzabili gli atti raccolti nella fase investigativa, salvo l'ipotesi della "inutilizzabilità patologica" (attività probatoria compiuta contra legem) che è esclusiva e va dimostrata concretamente.
- Le questioni non devolute all'appello non possono essere decise in violazione del principio devolutivo: il giudice d'appello non può revocare la sospensione condizionale invocando cause ostative non oggetto di impugnazione, salvo che il tema sia stato specificamente devoluto.
- Le doglianze generiche e prive di specificazione sullo stato probatorio o sull'autosufficienza delle fonti di prova sono destinate all'inammissibilità; è necessario indicare con precisione quali atti siano illegittimi e in che modo abbiano determinato l'errore probatorio.
- L'applicabilità di norme sopravvenute (es. disciplina sull'improcedibilità) dipende dalla data del fatto; verificare sempre il tempus commissi delicti prima di invocare cause di improcedibilità.
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