Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02030/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 406 c.p.p. e del diritto di difesa per la proroga delle indagini preliminari senza accesso del difensore agli atti; 2) inutilizzabilità e vizi di valutazione degli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria e allegati alla querela, per difetto di contraddittorio e necessità di consulenza/perizia collegiale; 3) vizio di motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, compresa l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4 c.p.; 4) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p., con violazione del divieto di reformatio in pejus e mancanza di motivazione puntuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi tre motivi (improcedibilità ex art. 344‑bis ritenuta infondata; nessun diritto dell'indagato ad accesso anticipato alle indagini ai sensi dell'art. 406; utilizzabilità degli atti nel rito abbreviato salvo i casi di "inutilizzabilità patologica"; doglianze sulle attenuanti precluse o infondate). Ha invece accolto il quarto motivo: in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Zangari), ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale disposta in appello non poteva essere pronunciata oltre i limiti della devoluzione; pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena (la revoca è eliminata). Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, c.p.p.

    Norma richiamata in epigrafe; contestualizzata con altri principi di devoluzione e limiti di intervento in sede di impugnazione (ricorda i limiti della cognizione appellate)

  • art. 406 c.p.p.

    La Corte conferma che la richiesta di proroga deve indicare la 'notizia di reato' e i motivi della proroga ma non obbliga il P.M. a concedere accesso agli atti prima della chiusura delle indagini; la notizia di reato può essere indicata con l'enunciazione delle ipotesi di reato senza dettagli temporali e spaziali

  • art. 344‑bis c.p.p.

    L'eccezione di improcedibilità per superamento dei termini è inapplicabile al caso perché le disposizioni sulla improcedibilità (L. 134/2021, art. 2, comma 3) si applicano solo a reati commessi dal 1° gennaio 2020; qui il fatto è anteriore (novembre 2019)

  • art. 164, comma 4, c.p.

    Rilevata la norma che disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte richiama il principio che la revoca per cause ostative deve rispettare i limiti della devoluzione delle questioni alle corti successive

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale relativa alla tenuità del danno è stata ritenuta preclusa per mancata devoluzione in appello oppure non provata sufficientemente

  • art. 674 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle modifiche normative intervenute (comma 1‑bis) che impattano sul potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale: la Corte precisa i limiti di tale potere rispetto al principio devolutivo

  • L. 134/2021, art. 2, comma 3

    Applicabile solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020; ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'improcedibilità nel caso di specie

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per chiarire che l'impugnazione contro l'ordinanza di proroga del GIP non è prevista e che tale provvedimento non configura un atto decisorio impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

Massime di principio

  • La richiesta di proroga delle indagini ex art. 406 c.p.p. deve indicare la notizia di reato e i motivi della proroga, ma non obbliga il P.M. a consentire l'accesso anticipato del difensore agli atti: l'anticipata discovery è incompatibile con il segreto investigativo.
  • Contro l'ordinanza del giudice che dispone la proroga non è previsto un rimedio impugnatorio ordinario; tale atto non è considerato decisione che incida sulla libertà personale.
  • Nel rito abbreviato sono utilizzabili gli atti raccolti nella fase investigativa, salvo l'ipotesi della "inutilizzabilità patologica" (attività probatoria compiuta contra legem) che è esclusiva e va dimostrata concretamente.
  • Le questioni non devolute all'appello non possono essere decise in violazione del principio devolutivo: il giudice d'appello non può revocare la sospensione condizionale invocando cause ostative non oggetto di impugnazione, salvo che il tema sia stato specificamente devoluto.
  • Le doglianze generiche e prive di specificazione sullo stato probatorio o sull'autosufficienza delle fonti di prova sono destinate all'inammissibilità; è necessario indicare con precisione quali atti siano illegittimi e in che modo abbiano determinato l'errore probatorio.
  • L'applicabilità di norme sopravvenute (es. disciplina sull'improcedibilità) dipende dalla data del fatto; verificare sempre il tempus commissi delicti prima di invocare cause di improcedibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.