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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15096/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva annullato il sequestro preventivo di € 246.954 disposto dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 640-bis c.p.; il Procuratore Europeo contestava la valutazione del fumus del reato sostenendo che, secondo la normativa di settore, per ottenere i contributi per attività di pascolo è indispensabile il possesso del "codice pascolo" (identificativo del luogo di pascolamento) e che la mancanza di tale codice, unita alla rilevanza sanitaria del pascolo, rendeva verosimile la falsità delle dichiarazioni dell'indagata; inoltre si lamentava che alcune denunce e informative di polizia giudiziaria non fossero state esaminate nel giudizio di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto improduttiva e non ammissibile in sede di legittimità la produzione di documenti e dichiarazioni formatesi dopo il provvedimento impugnato; ha confermato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e che il mancato possesso del codice pascolo, da solo, non prova il fumus del reato di truffa per il conseguimento di contributi comunitari: per integrare la truffa occorre dimostrare l'inesistenza degli animali o la falsità della rappresentazione degli elementi essenziali posti a base della richiesta di benefici. Ha inoltre richiamato che, se il pubblico ministero dispone di nuovi elementi investigativi, deve promuovere le azioni incidentalmente o nuovamente in sede di indagine (G.I.P./misure cautelari) e non può introdurli direttamente in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche); la Corte osserva che la sua integrazione richiede più che il mancato adempimento amministrativo: bisogna provare la falsità sostanziale della rappresentazione (es. inesistenza dei bovini).

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che nel giudizio di impugnazione sono ammissibili "motivi nuovi" ma non la produzione di documenti nuovi in sede di legittimità.

  • art. 311, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'applicazione al giudizio di legittimità delle stesse limitazioni sulla produzione documentale: consentiti motivi nuovi ma non documenti nuovi.

  • art. 325, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 311 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari reali per ribadire il divieto di introdurre nuovi documenti in Cassazione.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di travisamento della prova: la Corte precisa che il censurabile travisamento riguarda la errata valutazione di prove già acquisite e valutate dal giudice di merito, non la valutazione diretta di nuove prove in sede di legittimità.

  • art. 309 e art. 310 cod. proc. pen.

    Indicati come le sedi procedurali appropriate per far valere nuovi elementi probatori acquisiti dal pubblico ministero dopo le decisioni cautelari (istanze incidentali o nuove richieste di misura), non la Cassazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiamato negativamente: il nuovo codice non prevede la facoltà di introdurre documenti per la prima volta in Cassazione (a differenza dell'abrogato art. 533).

Massime di principio

  • In Cassazione (giudizio di legittimità) è possibile proporre "motivi nuovi" ma non produrre documenti o prove nuove formatesi dopo il provvedimento impugnato: i nuovi atti probatori devono essere presentati nelle sedi di merito o tramite procedure incidentali.
  • Il ricorso contro provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; doglianze che si risolvono in censure di merito o di motivazione sono inammissibili.
  • La mancata esibizione di adempimenti amministrativi (es. codice pascolo) non costituisce di per sé prova dello stato d'inesistenza dell'attività o della truffa: per integrare il reato occorre provare la falsità sostanziale delle dichiarazioni (es. assenza degli animali, dichiarazioni mendaci sugli elementi essenziali).
  • Se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero acquisiscono nuovi elementi utili dopo una decisione di riesame, l'onere è di attivare le procedure appropriate (nuove istanze al G.I.P., incidentali ex artt. 309-310 c.p.p., o impiego nel prosieguo delle indagini), non di introdurli direttamente in Cassazione.
  • Il travisamento della prova può essere censurato in Cassazione solo quando si contesta la valutazione operata dal giudice di merito sulle prove già acquisite; non è strumento per far valutare ex novo prove sopravvenute.

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