Cassazione Penale, Sentenza n. 37380/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la confisca dell'autovettura Volvo V90 di sua proprietà, sostenendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per mancanza totale di motivazione nella sentenza di patteggiamento quanto alla confisca (art. 240 c.p. e art. 125, co. 3 c.p.p.), e contestando l'autorizzazione del Tribunale dell'appello cautelare a integrare la motivazione e a riqualificare la confisca; 2) carenza probatoria circa un collegamento stabile del bene con l'attività criminosa e mancanza di prova della consapevolezza della proprietaria sulla destinazione illecita del veicolo. Chiede anche eventuale rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di integrazione della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur rilevando che il Tribunale di Savona aveva errato integrando motivazione e dispositivo della sentenza di patteggiamento (ciò che eccede la cognizione dell'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., il cui oggetto è solo il mantenimento o meno del vincolo cautelare), la Cassazione ha ritenuto che la questione sia ormai priva di interesse concreto perché la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile (a seguito di pronuncia che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato) e la confisca è così definitiva; un eventuale annullamento dell'ordinanza non avrebbe effetto sulla misura definitiva. La Corte ha inoltre ricordato che la ricorrente potrà far valere le proprie ragioni con un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare del terzo proprietario contro misure cautelari reali; la cognizione del tribunale in tale sede è limitata alla valutazione dei presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare e non consente di pronunciarsi sulla confisca definitiva, che rimane di competenza del giudice del procedimento principale.
Norma sulla confisca; nella vicenda è contestata la qualificazione e la motivazione della confisca (comma 1 facoltativa e comma 2 obbligatoria), con rilievo sul fatto che il tribunale d'appello cautelare non può procedere a riqualificazioni che incidono sulla sanzione ablativa di merito.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione della sentenza; la ricorrente deduceva la nullità per mancanza di motivazione in ordine alla confisca, ma la Corte ha osservato che tale censura va riverificata nei corretti gradi o con i rimedi procedurali idonei, tenendo conto della irrevocabilità del provvedimento di merito.
Norma sul patteggiamento; la confisca era stata disposta nella sentenza di patteggiamento nei confronti dell'imputato, e la questione relativa all'ablatio di beni intestati a terzi è stata trattata nei limiti consentiti ai terzi interessati.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alla normativa sui delitti in materia di stupefacenti contestati all'imputato; costituisce il fondamento delle fattispecie per le quali è stato patteggiato e disposta la confisca.
Indicazione del rimedio disponibile per il terzo una volta che la sentenza di merito sia divenuta irrevocabile: l'incidente di esecuzione è lo strumento per contestare la misura ablativa una volta definiti i provvedimenti.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)
Principio secondo cui il terzo proprietario di beni sottoposti a sequestro in sentenza di condanna può proporre appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. per ottenere la restituzione del bene fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito.
Sent. Corte Costituzionale n. 186/2000
Dichiarata l'illegittimità dell'art. 616 c.p.p. nella parte che non consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di non pronunciare la condanna alla Cassa delle ammende; da ciò la Corte ha escluso l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende nella fattispecie, non essendovi colpa dell'istante nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. ha per oggetto esclusivo la verifica dei presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare sui beni e non autorizza il tribunale ad integrare o riformare la decisione di merito sulla confisca, che è competenza del giudice del procedimento principale.
- Se la sentenza di merito che dispone la confisca diventa irrevocabile, l'eventuale annullamento di provvedimenti cautelari successivi può risultare privo di interesse concreto e determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il terzo proprietario ha rimedi specifici a seconda della fase: prima del passaggio in giudicato può proporre appello cautelare ex art. 322-bis; dopo il passaggio in giudicato deve agire con incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p.
- L'assenza di motivazione nella sentenza di patteggiamento in ordine alla confisca è una censura rilevante ma la sua proposizione deve avvenire nel corretto binario procedurale e tenendo conto dell'effettiva utilità dell'impugnazione rispetto allo stato processuale (interesse concreto).
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di integrazione della motivazione da parte del giudice dell'appello cautelare, può rilevare l'opportunità di rimessione alle Sezioni Unite, ma ciò non supera i requisiti di interesse del ricorrente rispetto alla fattispecie concreta.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali, mentre la condanna alla Cassa delle ammende può essere esclusa quando non sussista colpa dell'istante nella determinazione della causa dell'inammissibilità, in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 186/2000.
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