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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente con apertura di credito stipulati dal correntista con la banca originaria, nei quali erano stati addebitati interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto. Il correntista aveva agito per far dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche e per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione e aveva poi condannato la banca alla restituzione di una somma; la Corte d'appello aveva però, in parte, riformato la decisione, affermando l'inapplicabilità del criterio di imputazione dell'art. 1194 c.c. ai versamenti effettuati nel corso del rapporto affidato e ritenendo, inoltre, non fondata l'eccezione di prescrizione perché la banca non aveva specificamente allegato e provato quali rimesse avessero natura solutoria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato la decisione che aveva reputato generica l'eccezione di prescrizione, sostenendo che fosse sufficiente allegare i fatti costitutivi dell'eccezione senza dover indicare analiticamente le singole rimesse solutorie; con il secondo e il terzo ha contestato l'applicazione integrale dell'art. 1194 c.c. e la mancata distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare almeno le rimesse effettuate oltre il fido come pagamenti imputabili secondo le regole ordinarie e valutare se l'eccezione fosse accoglibile almeno in parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di prescrizione, nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente bancario, non richiede che la banca indichi specificamente le rimesse solutorie, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, chiarendo che l'art. 1194 c.c. non è applicabile alle rimesse meramente ripristinatorie, che non costituiscono pagamento, ma può operare per le rimesse solutorie effettuate oltre i limiti del fido; pertanto il giudice di merito non poteva escludere in modo assoluto l'applicazione della regola di imputazione senza distinguere tra le due tipologie di versamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata al giudice di merito per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale asseritamente violata per omessa o erronea considerazione delle domande ed eccezioni, ma la Corte non ne fonda il decidere in modo autonomo oltre al rilievo sull'errore di diritto delle sentenze impugnate.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi di violazione di legge per censurare il modo in cui il giudice di merito ha applicato le regole sull'imputazione dei pagamenti e sulla prescrizione.

  • art. 1194 c.c.

    Il principio di imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale non si applica alle rimesse ripristinatorie su conto affidato, perché non integrano pagamenti; può invece operare per rimesse solutorie, cioè versamenti destinati a coprire un passivo eccedente il fido o in assenza di affidamento.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel passaggio in cui si spiega che solo un credito liquido ed esigibile produce interessi e, quindi, consente l'operatività dell'art. 1194 c.c.

  • art. 1842 c.c.

    Viene menzionato per descrivere il conto corrente assistito da apertura di credito, nel quale può configurarsi l'applicazione dell'art. 1194 c.c. per i versamenti solutori.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere della prova: la Corte afferma che spetta all'attore allegare e dimostrare il fatto costitutivo dell'erroneità dell'imputazione come rimesse ripristinatorie; inoltre è rilevato che l'eccezione di prescrizione della banca non richiede una prova analitica delle singole rimesse solutorie.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prescrizione, quale norma generale sull'estinzione del diritto per inerzia.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il termine prescrizionale decorre quando il diritto può essere fatto valere, tema ricollegato alla chiusura del conto o alla revoca del fido nei versamenti ripristinatori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a conto corrente bancario assistito da apertura di credito, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta se la banca allega l'inerzia del correntista e la volontà di avvalersene; non è necessario indicare analiticamente le singole rimesse che si assumono prescritte.
  • La prescrizione dell'azione restitutoria decorre, per i versamenti che abbiano solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto o dalla cessazione dell'affidamento, non dalla singola annotazione in conto delle poste contestate.
  • L'art. 1194 c.c. sull'imputazione del pagamento a interessi e poi capitale non si applica alle rimesse ripristinatorie, perché esse non costituiscono pagamenti in senso tecnico.
  • Quando sul conto affidato si verificano versamenti solutori, cioè rimesse effettuate oltre il limite del fido o su conto passivo privo di apertura di credito, il criterio dell'art. 1194 c.c. può invece operare.
  • Nel contenzioso bancario sull'indebito, il giudice deve distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie e non può applicare in modo indistinto le regole proprie del pagamento a tutto il movimento del conto.
  • In tema di ripetizione di somme addebitate in conto corrente, il fatto che i versamenti siano ripristinatori della provvista è circostanza costitutiva della domanda di accertamento negativo dell'imputazione e deve essere allegata e dimostrata dalla parte che agisce in ripetizione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMoraImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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