Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2024 del 25/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un compendio immobiliare sito in Roma, composta da un lotto di terreno con fabbricati agricoli, appartamenti, cantina, serre e recinzione. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, perché la corte territoriale aveva ritenuto che la parte attrice avesse iniziato a detenere l'immobile come locataria e non avesse provato l'interversione del possesso, escludendo che l'edificazione sul terreno e l'omessa demolizione dell'opera bastassero a trasformare la detenzione in possesso. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144, 1158, 1164 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel negare rilievo interversivo alle attività materiali compiute sul fondo; secondo la ricorrente, la costruzione di due fabbricati abitativi, sei magazzini, una serra con ufficio, altre cinque serre e un muro di recinzione costituiva manifestazione inequivoca della volontà di esercitare il potere sulla cosa uti dominus, in modo riconoscibile per il proprietario, e la società non aveva mai manifestato di vantare un potere di fatto o di conoscere l'esistenza degli immobili così realizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la notificazione effettuata alla società estinta, osservando che la notifica ai difensori della società cancellata, pur nulla, è sanata dalla costituzione in giudizio dei soci successori. Ha poi accolto il motivo di ricorso, affermando che i giudici di merito hanno escluso apoditticamente la valenza interversiva dell'attività edificatoria senza verificare preliminarmente se tale attività fosse stata compiuta o meno con il consenso, anche tacito, del proprietario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rileva ai fini della distinzione tra possesso e detenzione e della presunzione di possesso in presenza di potere di fatto sulla cosa.
La prova del potere di fatto pubblico e indisturbato per il tempo utile fa sorgere la presunzione di possesso, salvo prova contraria della detenzione.
È richiamato per la disciplina della detenzione e dell'impossibilità di mutamento del titolo se non con interversione.
Norma sull'usucapione, il cui presupposto è il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge.
È richiamato in relazione alla trasformazione della detenzione in possesso utile all'usucapione.
Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi dell'usucapione e alla natura del rapporto con il bene.
Richiamato tra le norme processuali indicate nel motivo di ricorso come violate in tema di valutazione delle prove.
Richiamato tra le norme processuali indicate nel motivo di ricorso come violate in tema di valutazione delle prove.
La nullità della notificazione al difensore della società estinta è sanata dalla costituzione in giudizio dei soci.
Citato per la proposta di definizione del ricorso nella fase camerale.
Citato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Chi agisce per far dichiarare l'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compreso l'animus possidendi; il potere di fatto sulla cosa può far presumere il possesso, ma tale presunzione opera solo se la relazione con il bene non deriva originariamente da un titolo di mera detenzione.
- Quando il bene è detenuto in forza di un rapporto con il proprietario, la trasformazione della detenzione in possesso richiede un atto di interversione esteriorizzato e inequivoco, specificamente rivolto contro il possessore o proprietario, non essendo sufficiente una mera volontà interna.
- L'edificazione su un terreno ricevuto in detenzione può costituire atto interversivo del possesso solo se compiuta senza il consenso, anche tacito, del proprietario, poiché essa rappresenta un'attività tipica del diritto dominicale incompatibile con la mera detenzione.
- La notificazione del ricorso per cassazione alla società estinta, eseguita presso il suo difensore anziché presso i soci successori, è nulla ma sanabile per effetto della costituzione in giudizio dei soci.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se gli atti materiali allegati dall'attore siano idonei a manifestare all'esterno e in modo non equivoco l'opposizione al titolo del proprietario, non potendo negare apoditticamente il valore interversivo di tali condotte.
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