Cassazione Penale, Sentenza n. 17159/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) travisamento della prova e confusione tra fallimento di impresa individuale e fallimento di una societa', con la tesi che Arciuolo Veronica, titolare di impresa individuale, avrebbe legittimamente effettuato pagamenti per debiti della ARCIUOLO COSTRUZIONI S.a.s. in forza della sua responsabilita' personale e dell'art.2320 c.c.; (2) errore nella valutazione dell'elemento soggettivo: l'imputata non avrebbe avuto coscienza di compiere condotta illecita essendo persuasa della regolarita' dei pagamenti; (3) vizio di motivazione e omissione in ordine alla quantificazione del danno civile, con documenti prodotti che avrebbero dimostrato la legittimita' di parte delle somme e richieste riduzioni dell'importo distratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, confermando la correttezza del percorso argomentativo dei giudici di merito (integrazione tra primo e secondo grado). Ha richiamato il principio secondo cui anche l'impresa individuale ha autonomia patrimoniale e che il distacco di risorse dalla massa destinata ai creditori integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ha, inoltre, ritenuto provata la partecipazione volontaria (dolo) dell'extraneus, sulla base della padronanza della situazione contabile e della predisposizione della scrittura di accollo liberatorio che ha determinato il depauperamento senza contropartita. Sulla quantificazione del danno la Corte ha confermato l'accertamento in primo grado pari a 20.000 euro. Conseguentemente la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per enunciare i motivi di ricorso; citata per indicare l'elencazione dei motivi proposta nel ricorso.
Richiamato dalla difesa come fondamento del "divieto di immistione" e della presunta obbligazione personale della titolare dell'impresa individuale, ma la Corte ha ritenuto che tale richiamo non escluda l'autonomia patrimoniale della ditta e non giustifichi il distacco di risorse dalla massa dei creditori.
Richiamato unitamente al rinvio operato dall'art. 2315 c.c. rispetto alla s.a.s.; la Corte lo usa per spiegare che anche nella societa' di persone la separazione tra patrimonio sociale e personale e' rilevante, con l'istituto del 'bene ficium excussionis' a tutela della massa creditoria.
Riferimento giuridico che consente, attraverso il rinvio, di applicare il principio dell'art.2304 anche alle s.a.s., a conferma della distinzione patrimoniale societa'/socio.
art. 148, comma secondo, legge fallimentare
Citato per ribadire la distinzione tra patrimonio della societa' e patrimonio dei singoli soci nella disciplina delle azioni esecutive e concorsuali.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, data la possibile colpa nella formulazione dei motivi, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il trasferimento di risorse dalla massa patrimoniale destinata ai creditori di un'impresa (anche individuale) verso terzi o altre entita' imprenditoriali, senza contropartita, puo' integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto atto di pericolo per le aspettative dei creditori.
- L'impresa individuale possiede autonomia patrimoniale rilevante ai fini fallimentari: la titolarita' personale dell'imprenditore non autorizza automaticamente l'uso delle risorse aziendali per debiti di altre entita' senza adeguata giustificazione.
- La responsabilita' del concorrente "extraneus" puo' sussistere anche senza la prova che questi conoscesse il dissesto: e' sufficiente la consapevolezza e la volonta' di partecipare ad atti che determinano il depauperamento della massa creditoria.
- In sede di Cassazione i motivi generici, vaghi o incentrati su questioni gia' adeguatamente affrontate e motivate dai giudici di primo grado sono frequentemente dichiarati inammissibili; e' pertanto necessario proporre censure specifiche e circostanziate.
- La quantificazione del danno nei reati fallimentari viene commisurata al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale: la valutazione in fatto dei giudici di merito e' difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La valutazione della decisione di appello deve considerarsi integrata con la motivazione del primo grado; censure rivolte al secondo grado che non affrontano elementi nuovi possono risultare inammissibili.
- Chi difende dovrebbe documentare chiaramente i nessi tra pagamenti contestati e la loro giustificazione contabile (bonifici, fatture, contratti) per contrastare la qualificazione come distrazione; la mera produzione di documenti non garantisce l'accoglimento se i pagamenti non corrispondono agli importi contestati.
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