Cassazione Penale, Ordinanza n. 22940/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione di merito aveva valorizzato gli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p., evidenziando l'offensività della condotta finalizzata a sottrarsi alle conseguenze della violazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la quale la condanna di merito è stata confermata; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità
la particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi gli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p. e ravvisi concreta offensività della condotta e intensità del dolo
criterio di valutazione della gravità del fatto richiamato per escludere la particolare tenuità, in base all'offensività della condotta e all'intensità del dolo
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto, con riferimento agli indici dell'art. 133, comma 1, c.p., della concreta offensività della condotta e dell'intensità del dolo.
- Il sindacato di legittimità è destinato a fallire quando il motivo di ricorso contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a una censura meramente assertiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa.
- La valutazione della tenuità del fatto non può prescindere dalla concreta modalità della condotta e dalla finalità perseguita dall'agente, specie quando il fatto sia posto in essere per eludere conseguenze sanzionatorie già in atto.
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