Cassazione Penale, Ordinanza n. 06395/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una falsa denuncia di sinistro assicurativo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo la carenza di un rapporto di proprietà con la cosa e, quindi, l'insussistenza del titolo per formulare la denuncia e chiedere il risarcimento. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 27 e 111 Cost., 125, comma 3, e 507 c.p.p., ma il motivo era sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il reato di cui all'art. 642 c.p. non richiede che l'agente sia necessariamente il contraente del rapporto assicurativo: esso può essere integrato da qualsiasi condotta fraudolenta diretta a ledere il patrimonio dell'assicuratore tramite la manipolazione illecita del rapporto contrattuale. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'imputato quale titolare della polizza poteva denunciare il sinistro e chiedere il risarcimento, ma ciò che assume rilievo è la falsa denuncia di un sinistro mai avvenuto, confermata anche dall'assenza di danni e riparazioni al veicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché mirava a una nuova valutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato è qualificato come ipotesi speciale di truffa e non come reato proprio esclusivo del contraente della polizza; può essere commesso anche da soggetti estranei al sinallagma contrattuale mediante condotte fraudolente idonee a ledere il patrimonio dell'assicuratore.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura motivazionale, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura motivazionale, senza una specifica elaborazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte reputa il motivo indeducibile perché finalizzato a una rilettura delle prove.
Massime di principio
- Il delitto di frode in assicurazione ex art. 642 c.p. non è un reato proprio del solo contraente della polizza: può essere integrato da qualsiasi soggetto che realizzi una condotta fraudolenta diretta a conseguire un indebito vantaggio o a danneggiare il patrimonio dell'assicuratore mediante manipolazione del rapporto assicurativo.
- Ai fini dell'integrazione del reato rileva la falsità della denuncia di un sinistro o dell'evento posto a fondamento della richiesta risarcitoria; l'assenza di danni o di riparazioni del bene può costituire elemento confermativo della fraudolenza della condotta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che si indichino specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti e già valorizzate dal giudice di merito.
- Le doglianze formulate in modo generico e dirette a contestare il merito della ricostruzione fattuale sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non individuano errori di diritto o vizi logici effettivamente deducibili in cassazione.
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