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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10583/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una società che utilizzava in leasing un appartamento sito in un complesso condominiale si era trovata coinvolta in una lite originata da lavori di rifacimento delle facciate e del tetto condominiale. La società appaltatrice dei lavori aveva chiesto il pagamento di un saldo fattura e di opere extracapitolato; la società utilizzatrice aveva resistito deducendo vizi e cattiva esecuzione dell’opera, chiedendo la riduzione del prezzo dell’appalto e, soprattutto, il risarcimento dei danni da indisponibilità dell’immobile. In appello la società ricorrente aveva anche insistito per affermare la responsabilità del condominio quale custode ex art. 2051 c.c., sostenendo che, pur essendo emerse da tempo le problematiche del tetto, il condominio era rimasto inerte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.; 2) violazione dell’art. 2051 c.c. per mancato riconoscimento della responsabilità del condominio custode; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. per avere negato il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell’immobile sul rilievo che la società non era proprietaria ma mera utilizzatrice in leasing; 4) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. per avere escluso il danno per difetto di prova, sostenendo invece che l’indisponibilità del bene costituirebbe danno in re ipsa; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato in causa dal condominio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse comunque esaminato e respinto la domanda risarcitoria anche nei confronti del condominio, che non ricorreva quindi alcuna omessa pronuncia, e che il giudice di merito avesse correttamente escluso la risarcibilità in concreto del danno da indisponibilità per mancanza di allegazione/prova dello specifico pregiudizio subito. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese in favore del terzo chiamato, perché le domande contro di lui erano state rigettate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha respinto i primi due motivi perché la sentenza impugnata non aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda contro il condominio, avendola espressamente respinta, e perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sull’art. 2051 c.c. richiamando l’esimente del caso fortuito. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo: la mera qualifica di utilizzatore in leasing non esclude in astratto la tutela risarcitoria, ma il danno da indisponibilità dell’immobile non è configurabile come automatico o in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova dello specifico pregiudizio, anche mediante presunzioni; nel caso concreto tale allegazione/prova è mancata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché l’individuazione della parte soccombente in materia di spese è rimessa al giudice di merito e, inoltre, la ricorrente era risultata soccombente nei confronti del terzo chiamato, sicché le spese di quest’ultimo potevano essere poste a suo carico. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da cose in custodia può essere esclusa se il danno sia riconducibile a un comportamento della stessa parte che agisce, integrando un caso fortuito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della responsabilità del condominio

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque espressamente rigettato la domanda, anche se con motivazione non sviluppata come desiderato dalla parte

  • art. 2043 c.c.

    il risarcimento del danno da indisponibilità del bene non dipende dalla sola astratta lesione del diritto, ma richiede l’allegazione e la prova del concreto pregiudizio

  • artt. 1223 e 2056 c.c.

    il danno risarcibile è quello conseguenza, e il giudice può liquidarlo equitativamente solo se sia provata l’esistenza del danno; non basta invocare il danno in re ipsa

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza e la scelta del soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se motivata secondo i criteri applicati nel caso

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la presenza di un comportamento della stessa parte che agisce, idoneo a porsi come causa del danno, può integrare l’esimente del caso fortuito e interrompere il nesso causale.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza d’appello, pur in modo sintetico, esamini la questione e la respinga espressamente; il vizio ex art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione sul capo domandato.
  • Il danno da indisponibilità di un immobile non è risarcibile in via automatica per il solo fatto della lesione della disponibilità del bene: occorre allegare e provare il concreto pregiudizio subito, cioè quale utilità sia stata perduta.
  • La tutela del danno da perdita di godimento dell’immobile può essere soddisfatta anche mediante prova presuntiva, ma il danneggiato deve comunque indicare elementi specifici da cui inferire che il bene avrebbe prodotto un’utilità economicamente valutabile.
  • La qualifica di utilizzatore in leasing non esclude, di per sé, la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno da indisponibilità del bene, ma resta fermo l’onere di dimostrare il concreto danno-conseguenza.
  • In materia di spese processuali, l’individuazione della parte soccombente e la conseguente condanna alle spese del terzo chiamato rientrano nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali o motivazione inesistente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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