Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31200/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava l'utilizzo, a suo carico, di chat riconducibili al dispositivo/utenza SKY ECC attribuita al medesimo, acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) dalla autorità francese. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) omissione della traduzione in italiano della risposta francese all'OEI e violazione del diritto di difesa; 2) illegittimità delle intercettazioni e delle operazioni svolte in Francia (acquisizione/decriptazione delle chat) e quindi inutilizzabilità del materiale; 3) nullità e inutilizzabilità dei contenuti per mancanza di atti che dimostrino la regolarità dell'attività intercettiva svolta all'estero; 4) violazione del diritto di ottenere copia dei files e della chiave di decriptazione, con pregiudizio per il contraddittorio e per la difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto integralmente (tutti i motivi rigettati; il quarto motivo ritenuto aspecifico). La Corte ha ritenuto che non sussisteva obbligo automatico di traduzione degli atti stranieri se non espressamente necessari per la comprensione dell'accusa (richiamando l'art. 242 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), che le chat acquisite tramite OEI rientrano nell'ambito dell'acquisizione di dati informatici conservati all'estero disciplinata dall'art. 234-bis c.p.p. e che la valutazione della legittimità di atti compiuti da autorità straniere richiede allegazioni e prove puntuali; inoltre la distinzione tra captazione del flusso e operazioni di decriptazione è decisiva (art. 266-bis non applicabile automaticamente ai dati forniti da autorità estere in esecuzione di OEI). Conseguentemente il materiale acquisito tramite OEI non è stato ritenuto automaticamente inutilizzabile e il ricorso è stato rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (testo sentenza interrotto ma la pronuncia prosegue con la condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 242, co. 1 cod. proc. pen.

    Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione

    La Corte ricorda che la traduzione di documenti stranieri è obbligatoria solo se necessaria alla comprensione degli atti; non vige un diritto automatico alla traduzione di tutto il materiale acquisito all'estero

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare

    La Corte applica questa norma per ritenere legittima l'acquisizione in Italia dei dati decriptati e trasmessi dall'autorità francese in esecuzione di OEI; il consenso/legittimità del titolare dei dati nel paese estero è elemento rilevante

  • art. 109 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'obbligo di redazione degli atti in lingua italiana riguarda gli atti formati dall'autorità italiana; non impone traduzione automatica di atti già formati in altro ordinamento

  • art. 143 cod. proc. pen.

    La disciplina della traduzione è calibrata a tutela dell'imputato alloglotta; la norma non garantisce la traduzione di ogni documento straniero acquisito, salvo che esso sia essenziale per conoscere le accuse

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Norma applicabile alle intercettazioni di flussi di comunicazione in atto; la Corte distingue tra captazione del flusso (rilevata dall'art. 266-bis) e le successive operazioni di decriptazione svolte da autorità estere, e ritiene che nel caso in esame i dati non siano stati acquisiti mediante captazione in Italia

  • Direttiva 2014/41/UE (OEI)

    La Corte richiama i principi della Direttiva: l'OEI è neutrale rispetto ai diritti, ma l'autorità di emissione deve garantire rispetto dei diritti fondamentali; lo Stato di esecuzione controlla compatibilità con gli obblighi europei e l'esecuzione può essere rifiutata se sussistono seri motivi di violazione dei diritti. Tuttavia le doglianze della difesa devono essere puntuali e documentate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio del giusto processo; la Corte osserva che esso non stabilisce di per sé regole procedurali precise come quella della traduzione degli atti stranieri

  • artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nell'ordinanza impugnata: aggravante per reati associativi e configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti attribuita al ricorrente; non sono però il fulcro del giudizio di legittimità qui discusso

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)

    Richiamate dalla difesa per sostenere la natura intercettiva delle acquisizioni estere; la Corte ritiene però che la valutazione delle operazioni estere e la loro incidenza sull'utilizzabilità del materiale richiedono contestazioni specifiche e non possono essere dedotte automaticamente

  • art. 291 co.1 e art. 293 co.3 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al diritto dell'indagato ad ottenere copia dei risultati delle intercettazioni; la Corte rileva che la difesa non ha dimostrato nel modo richiesto un pregiudizio concreto tale da invalidare il provvedimento impugnato

Massime di principio

  • La traduzione di documenti stranieri acquisiti al processo non è automatica: va chiesta e motivata dalla difesa dimostrando che il documento è essenziale per conoscere l'accusa o che la mancata traduzione leca concretamente il diritto di difesa
  • I dati informatici conservati all'estero trasmessi tramite OEI possono essere acquisiti e utilizzati in Italia ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; la legittimità dell'acquisizione in altro Stato rileva, ma le censure devono essere puntuali e corredate da prove
  • Occorre distinguere tra captazione in tempo reale del flusso (disciplina delle intercettazioni nazionali, art. 266-bis) e le successive operazioni tecniche di decriptazione svolte da autorità estere: le regole italiane sulle intercettazioni non operano automaticamente sull'attività svolta all'estero
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove raccolte all'estero tramite OEI la difesa deve fornire elementi specifici che dimostrino violazioni gravi e concrete delle garanzie fondamentali nell'esecuzione dell'OEI; contestazioni generiche o pareri tecnici non documentati risultano insufficienti
  • Se i files o le chiavi di decriptazione non sono stati messi a disposizione, la difesa deve tempestivamente chiedere l'accesso e dimostrare il pregiudizio concreto; la semplice richiesta tardiva o aspecifica difficilmente determina l'esclusione automatica del materiale
  • Nel valutare prove elettroniche transfrontaliere, considerare la Direttiva 2014/41/UE e la possibilità di rimedi/impugnazioni sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione: tuttavia l'azione cautelare o l'eccezione deve essere fondata su elementi concreti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.