Cassazione Penale, Sentenza n. 13700/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (15/04/2021) che ha confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e altro (artt. 640 e 348 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) errata qualificazione giuridica (la condotta descritta al capo C) avrebbe dovuto essere riqualificata in furto), motivazione contraddittoria e inattendibilità della valutazione della Corte sull'inverosimiglianza della sua versione; 2) errata determinazione della data di consumazione del reato di ricettazione (indicata dalla Corte nel 16/02/2009) e conseguente errata valutazione della prescrizione, deducendo che, in mancanza di prova certa, la data favorevole indicata dall'imputato avrebbe dovuto prevalere; 3) carenza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, richiesta in appello ma non valutata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (la valutazione di attendibilità dei giudici di merito non è sindacabile in cassazione salvo contraddizioni o illogicità evidenti). Ha invece ritenuto fondati il secondo e terzo motivo nella parte in cui la Corte di merito non ha dato alcuna motivazione sulla sospensione condizionale della pena e sulla valutazione della prescrizione. Posto che il termine massimo di prescrizione (tenuto conto delle cause di sospensione per complessivi 2 anni, 4 mesi e 28 giorni) è spirato il 16/07/2021, successivamente alla sentenza di secondo grado ma anteriormente alla decisione di cassazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione (estinzione del reato).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta descritta integrasse ricettazione e la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale qualificazione, salvo gli aspetti di merito riservati al giudice di fatto.
Articolo sul reato di truffa: la Corte d'Appello aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione; la Cassazione ne richiama l'esistenza in relazione alla pluralità di capi di imputazione estinti per prescrizione.
Norma richiamata tra i reati per i quali la Corte territoriale aveva disposto la non procedibilità per sopravvenuta prescrizione; richiamata nella ricostruzione dei capi estinti.
Disciplina il termine di prescrizione per i reati; utilizzato per calcolare la scadenza del termine massimo di prescrizione della ricettazione e per determinare se il reato si fosse estinto prima della decisione definitiva.
Norma che disciplina gli effetti delle cause di sospensione della prescrizione e la loro computazione; la Corte ha computato le cause di sospensione (2 anni, 4 mesi e 28 giorni) per calcolare la data di estinzione della prescrizione (16/07/2021).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limite al sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivedere la valutazione sulla attendibilità delle fonti di prova e non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del fatto; può sindacare la motivazione solo per eccesso di genericità, contraddizione o manifesta illogicità.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rivede l'apprezzamento della prova fatto dai giudici di merito salvo che la motivazione presenti contraddizioni o illogicità evidenti: le censure basate sulla diversa valutazione della credibilità sono in genere inammissibili.
- La determinazione del momento consumativo del reato di ricettazione è cruciale per il calcolo della prescrizione; in assenza di prova certa sull'acquisizione del bene, il principio del favore rei può indurre a privilegiare la data indicata dall'imputato, ma ciò richiede una concreta valutazione di merito che spetta al giudice di merito.
- Se la Corte d'appello omette di valutare espressamente una richiesta formulata dall'imputato in appello (es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio perché la valutazione richiede giudizio di merito; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle cause di sospensione (art. 161 c.p. e correlate): anche se la sentenza di secondo grado è intervenuta prima della scadenza, la prescrizione può maturare successivamente e comportare l'annullamento senza rinvio.
- In caso di contestazione della qualificazione giuridica (ricettazione vs furto), la difesa deve fornire elementi di fatto concreti idonei a dimostrare l'assenza del reato presupposto; mere argomentazioni alternative non vincono la doppia valutazione conforme dei giudici di merito.
- Per preservare il diritto del ricorrente, il difensore dovrebbe tempestivamente sollevare e documentare questioni relative alla data di acquisizione del bene e alle cause di sospensione della prescrizione, nonché richiedere espressamente la valutazione delle misure alternative o benefici (sospensione condizionale) in grado di incidere sull'ulteriore decorso della prescrizione.
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