Cassazione Penale, Sentenza n. 29542/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per vizi di violazione di legge e contraddittorietà di motivazione: contestano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (affermazione che non sarebbero stati trovati in possesso di strumenti atti ad offendere e che i fatti non sarebbero avvenuti nelle "immediate adiacenze" dei luoghi sportivi), deducono che il capo b) sarebbe stato assorbito o estinto per prescrizione (art. 4 L.110/1975) e, nel caso di Di Rauso, contestano anche la valutazione relativa all'art. 131-bis c.p.. In sostanza lamentano carenza probatoria circa la disponibilità e la correlazione del materiale ritrovato con la manifestazione sportiva e insufficiente motivazione circa la immediatezza della prossimità al luogo della partita.
La decisione
La Corte ha ritenuto omogenei i motivi e li ha esaminati congiuntamente. Ha dichiarato infondata la censura sul capo b) perché il primo giudice lo aveva espressamente dichiarato assorbito dal capo a) e non risultano impugnazioni sulla mancata indicazione formale dell'assorbimento; ne consegue che l'obiezione di prescrizione sul capo b) è priva di fondamento. Sull'originario capo a) la Corte ha riconosciuto la sussistenza di elementi probatori (ritrovamento di materiale atto ad offendere in tre auto, assembramento collegabile alla partita, corpetto in plastica indossato da Di Rauso) che i giudici hanno valutato come idonei a dimostrare la disponibilità e la correlazione con la partita. Tuttavia la Corte ha censurato la motivazione circa la "immediata vicinanza": la motivazione della Corte d'appello (che aveva ritenuto percorribili in pochi minuti i nove chilometri tra il luogo di assembramento e lo stadio) è stata giudicata insufficiente e meritevole di approfondimento in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alla possibilità di agevole raggiungimento. Per tali ragioni: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Coppola Ferruccio perché il reato è estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 07.09.2024, considerata la recidiva semplice ritenuta in sentenza); 2) ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Di Rauso Jacopo e Savastano Michele per un nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d'appello di Napoli, dando rilievo a questioni di recidiva e alla mancanza di una motivazione adeguata circa la immediatezza della vicinanza (per Savastano la recidiva è stata comunque specificata e la prescrizione slitta al 09.03.2027; per Di Rauso la qualificazione della recidiva non è pacifica negli atti e dovrà essere esaminata nel giudizio di rinvio).
Norme richiamate
art. 6-ter, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La norma incriminatrice punisce il possesso di materiale atto ad offendere "nelle immediate vicinanze" di luoghi ove si svolgono attività sportive; la Corte richiede una valutazione casistica della "immediate vicinanze" in relazione alle caratteristiche dei luoghi e alla possibilità di agevole raggiungimento, e ha censurato motivazioni assertive che non spiegano come sia stato operativamente valutato tale requisito.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Riferito nel testo come capo b) della imputazione; la Corte ha ritenuto che quella fattispecie fosse stata assorbita dal capo a) nella sentenza di primo grado e ha rilevato che non vi è stato impugnazione sulla mancata indicazione formale dell'assorbimento, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione relativa a quel capo è infondata.
Il ricorso segnalava profili in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto che la carenza di motivazione sulla immediatezza della vicinanza assorbe anche la censura relativa a tale norma, sicché l'istruttoria e la motivazione devono essere completate in sede di rinvio.
Massime di principio
- Il concetto di "immediate vicinanze" va valutato caso per caso: non è sufficiente un'affermazione generica sulla distanza (es. "percorribili in pochi minuti"); il giudice deve motivare in relazione alle caratteristiche geografiche e all'effettiva possibilità di raggiungere agevolmente lo stadio.
- La semplice presenza di materiale atto ad offendere è valutata insieme ad elementi contestuali (assembramento, appartenenza a tifoserie, collocazione nei veicoli, indumenti protettivi) per ricondurre il possesso alla finalità di partecipare a uno scontro collegato alla manifestazione sportiva.
- Se una fattispecie è stata dichiarata assorbita in primo grado e non se ne contesta formalmente l'omessa menzione nel dispositivo di appello, la relativa contestazione può essere considerata passata in giudicato e non essere riaperta in Cassazione.
- La determinazione della prescrizione dipende anche dalla qualificazione della recidiva e dalla contezza dei periodi di sospensione; la mancanza di chiarezza sulla recidiva negli atti può richiedere un nuovo esame in sede di rinvio.
- Una motivazione insufficiente o meramente assertiva su elementi essenziali del reato può portare all'annullamento con rinvio, pur lasciando salvi altri elementi probatori che il giudice di merito aveva ritenuto nel complesso.
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