Cassazione Penale, Sentenza n. 33347/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP per i reati di cui agli artt. 110, 629, comma 2, e 416-bis. Il ricorrente deduceva: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico (trojan) svolte tra novembre 2019 e aprile 2020 per presunta illegittimità ratione temporis; (2) vizio motivazionale per mancata valutazione delle argomentazioni difensive che avrebbero ricondotto il ruolo dell'indagato a quello di vittima o, al più, connivente; (3) insussistenza delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive, tenuto conto dell'incensuratezza e dell'assenza di affiliazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha rilevato che la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni non era stata proposta davanti al Tribunale del riesame impedendo la piena devoluzione del tema in Cassazione; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione di quei materiali sulla tenuta complessiva della prova (mancata prova di resistenza). Il Collegio ha ritenuto che esistesse una piattaforma indiziaria eterogenea (dichiarazioni del collaboratore Giovanni Improda, testi e materiali estrapolati dal suo cellulare, interrogatorio, intercettazioni ambientali ordinarie) sufficiente a motivare la misura. È stata inoltre ritenuta adeguata e motivata la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza degli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla concorrenza di reati; qui indicata per specificare la fattispecie di partecipazione a più reati contestati all'indagato.
Riferimento al reato di estorsione aggravata; la valutazione della gravità e del contributo dell'indagato è stata ritenuta adeguata dai giudici di merito.
art. 416-bis cod. pen., comma 1
Riferimento all'associazione di tipo mafioso; la decisione ha rilevato vicinanza al clan senza provare affiliazione, ma ha considerato rilevante il collegamento con il sodalizio per la misura cautelare.
Norma sulle registrazioni e prove; richiamata nel contesto delle censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni, evidenziando la necessità di dedurle tempestivamente nei gradi di merito.
Regolamenta l'uso di strumenti tecnici di captazione; la censura ratione temporis sulle intercettazioni informatiche non è stata adeguatamente svolta in sede di riesame e pertanto non è stata esaminabile in Cassazione.
Disposizioni in materia di utilizzazione delle intercettazioni; il Collegio ha richiamato l'onere di specificità nella doglianza sull'inutilizzabilità delle conversazioni captate.
Disciplina della misura cautelare personale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento, richiamata nel procedimento di trattazione orale/scritta dell'impugnazione.
Indica i limiti dell'esame di legittimità; la Corte ha richiamato che non è possibile riesaminare i fatti o la valutazione della prova fatta dal giudice di merito.
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata alla condanna del ricorrente.
Massime di principio
- Per contestare l'utilizzabilità di una singola prova (es. intercettazioni con trojan) è necessario aver sollevato il vizio nei gradi di merito; in Cassazione la censura sollevata per la prima volta è spesso inammissibile.
- Quando si chiede l'esclusione di un elemento di prova occorre spiegare l'incidenza della sua espunzione sulla tenuta complessiva dell'impianto accusatorio (prova di resistenza); se le altre emergenze sono sufficienti, la censura è irrilevante.
- La Cassazione non riesamina il merito dei fatti né riallaccia la valutazione di attendibilità delle fonti: divergenze interpretative rispetto alla ricostruzione del giudice di merito non costituiscono di per sé motivo di annullamento.
- Per impugnare la sussistenza delle esigenze cautelari in cassazione è necessario dimostrare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; semplici richiami a elementi favorevoli all'indagato non bastano.
- Nel giudizio cautelare il Tribunale deve fornire motivazioni logiche e circostanziate; tuttavia, se la motivazione è coerente e sorretta da una piattaforma indiziaria eterogenea, la conferma della misura è difficilmente scalzabile in sede di legittimità.
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