Cassazione Civile, Ordinanza n. 16347/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta per alcuni anni d'imposta da una società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tassabile una determinata superficie aziendale, in misura differenziata per gli anni 2006-2010 e per il 2011. La società incaricata dell'accertamento e della riscossione per il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi due ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata denuncia, da parte della contribuente, delle aree da escludere dalla tassazione e dalla necessaria denuncia dell'esenzione per la produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente. Ha inoltre richiamato l'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo di avere comunque operato una riduzione del 30%. Con il terzo e quarto motivo ha denunciato l'omesso esame della assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani e della riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale e dalla norma citata. La società contribuente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo che, in materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti direttamente, presuppone un onere informativo e dichiarativo a carico del contribuente. La precedente determinazione amministrativa della superficie tassabile non esonerava la contribuente dalla denuncia, poiché il comune non aveva partecipato a quel procedimento e non ne era a conoscenza. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è invocato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e vizi processuali
richiamato nel primo motivo
richiamato nel primo motivo in relazione al vizio di omessa pronuncia
richiamato nel primo motivo
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
disciplina l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti direttamente, e la riduzione della tassa
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato nel principio secondo cui il contribuente deve adempiere all'obbligo di denuncia dei dati rilevanti per l'esclusione dalla base imponibile
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti direttamente dal contribuente, costituisce un'eccezione alla regola generale di assoggettamento e richiede che il contribuente fornisca all'ente impositore i dati necessari sulla esistenza e delimitazione di tali aree.
- Pur gravando sull'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente un autonomo onere di informazione e denuncia per ottenere riduzioni o esclusioni della base imponibile fondate su circostanze eccezionali.
- Una determinazione amministrativa della superficie tassabile intervenuta in un diverso procedimento non elimina, di per sé, l'obbligo dichiarativo verso il comune se quest'ultimo non ha partecipato a quel procedimento e non ne ha conoscenza.
- Quando il giudice di merito omette di considerare la mancata denuncia dei presupposti dell'esenzione o dell'esclusione dalla tassazione, la decisione è censurabile in cassazione per omesso esame di un fatto decisivo.
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