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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 11212 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 2837/39/15, depositata il 19 maggio 2015. Ha denunciato la violazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006: a suo avviso, la norma aveva soppresso la TIA 1 e consentiva, in attesa dei regolamenti attuativi, soltanto la continuità delle discipline già vigenti, non l’istituzione ex novo della TIA 1. La controversia riguardava un avviso di accertamento per TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, istituita dal Comune di Latina con deliberazione n. 44 del 2006. La resistente aveva inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in seguito alla deliberazione comunale n. 638 del 2013.

La decisione

La Corte ha preliminarmente chiarito che il fallimento di L.A. s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 105 del 7 dicembre 2016, dopo la notifica del ricorso per cassazione, non interrompe il giudizio di legittimità, che è retto dall’impulso d’ufficio; la riassunzione effettuata dalla ricorrente era quindi inutile. Ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società: in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, salvo intervento o chiamata del successore e accordo per l’estromissione dell’alienante. Nel merito ha accolto l’unico motivo: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la TIA 1 era soppressa; le disposizioni transitorie mantenevano applicabili le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti, ma non autorizzavano i Comuni che non l’avevano già adottata a istituire ex novo la TIA 1. La deliberazione comunale del 2006 era pertanto illegittima. La Corte ha cassato la sentenza della CTR, che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della contribuente, e ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso contro l’accertamento. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate per le incertezze normative e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari «vigenti» e ai «provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all'istituzione della TIA 1, poteva residuare, all'indomani della soppressione di tale tassa.

    La norma ha soppresso la TIA 1 dal 29 aprile 2006. In attesa dei regolamenti attuativi della nuova tariffa, ha salvaguardato le discipline regolamentari già vigenti, non conferendo però il potere di istituire ex novo la TIA 1.

  • Art. 264, comma 1, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari «vigenti» e ai «provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all'istituzione della TIA 1, poteva residuare, all'indomani della soppressione di tale tassa.

    La disposizione ha mantenuto temporaneamente applicabili i provvedimenti attuativi della disciplina precedente per evitare discontinuità nel passaggio normativo; tale salvaguardia non ha prorogato il potere di istituire la TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • Art. 111 c.p.c.

    La successione nei rapporti giuridici, anche contenziosi, nella gestione della tariffa TIA trova disciplina nell'art. 111 c.p.c., secondo il quale, nel caso in cui nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue sempre tra le parti originarie, salva la possibilità che il successore a titolo particolare (nella fattispecie in esame il Comune di Latina) intervenga o sia chiamato in causa, con conseguente estromissione dell'alienante (nella fattispecie la L.A. s.p.a.), solo sull'accordo delle parti.

    Il trasferimento del rapporto controverso non determina automaticamente la sostituzione processuale: il giudizio continua tra le parti originarie. L’estromissione della parte alienante richiede l’intervento o la chiamata del successore e l’accordo delle parti.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e non residuano altri profili controversi rilevanti; in questa causa ha quindi accolto direttamente il ricorso originario della contribuente.

  • Art. 299 e seguenti c.p.c.

    Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall'impulso d'ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l'istituto dell'interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall'art. 299 e ss. c.p.c.

    Le cause di interruzione previste per il processo civile, incluso il fallimento di una parte, non operano nel giudizio di cassazione, retto dall’impulso d’ufficio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione in base alla quale la ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale sulla TIA.

Massime di principio

  • Quando una legge sopprime un tributo o una tariffa e mantiene transitoriamente applicabili le discipline precedenti già vigenti, la clausola di continuità non autorizza a istituire ex novo il tributo soppresso: occorre distinguere la prosecuzione di un regime già adottato dalla sua nuova istituzione.
  • Nel caso specifico, dal 29 aprile 2006 i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline TIA 1 già vigenti, ma non passare per la prima volta dalla TARSU alla TIA 1. L’attesa dei regolamenti attuativi della nuova TIA non prorogava quel potere.
  • Il trasferimento della gestione o del rapporto controverso a un altro soggetto non estromette automaticamente la parte originaria dal processo: la causa prosegue tra le parti originarie, salvo le condizioni previste dall’art. 111 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione il fallimento di una parte, se sopravviene dopo la notifica del ricorso, non determina l’interruzione del processo, che è governato dall’impulso d’ufficio.
  • Se, dopo aver cassato la sentenza, la Corte non deve svolgere ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni rilevanti da decidere, può definire direttamente il merito della controversia.

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