Cassazione Penale, Ordinanza n. 33983/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, con sentenza del 18 marzo 2024 ha dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello lungo complessivamente 21 centimetri, con lama di 8 centimetri. Ritenuta la lieve entità e riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato a 800 euro di ammenda, con pena sospesa, al pagamento delle spese processuali e alla confisca e distruzione del coltello. L'imputato ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, articolando due motivi: ha chiesto l'assoluzione, sostenendo che si trattasse di un semplice coltello da cucina portato nella pubblica via per una ragione lecita, e ha contestato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La difesa ha inoltre censurato la valutazione dell'elemento psicologico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollecitassero una rivalutazione di elementi fattuali e della ricostruzione della vicenda, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., ha giudicato adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva escluso il beneficio in ragione delle modalità della condotta e della tipologia e delle caratteristiche del coltello; la difesa aveva opposto argomenti reiterativi e fattuali, senza evidenziare effettivi vizi motivazionali. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza totale di ventuno centimetri, di cui otto di lama
La disposizione è applicata alla condotta di porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, del coltello descritto nella sentenza.
Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo.
Per escludere la particolare tenuità è sufficiente una motivazione che individui come decisiva l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la forma della richiesta di assoluzione o della denuncia di vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali e della ricostruzione storica della vicenda.
- La motivazione che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguata quando individua l'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. e lo considera decisivo.
- Le modalità della condotta e la tipologia e le caratteristiche dell'oggetto portato possono fondare, se motivate in modo lineare e non illogico, l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
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