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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33986/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva revocato la detenzione domiciliare, concessa con provvedimento dell’11 dicembre 2025 a un soggetto in espiazione della pena determinata mediante cumulo di pene concorrenti, a seguito di un episodio in cui questi avrebbe minacciato aggravandole la fidanzata e l’avrebbe colpita con calci e pugni al viso. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure, esposte nel testo in forma non del tutto separata: ha denunciato motivazione apparente o illogica e travisamento del fatto; travisamento della prova e omessa valutazione di un elemento decisivo; violazione di legge e vizio motivazionale per mancata concreta valutazione del pericolo di recidiva; infine, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura. La difesa ha contrapposto alla ricostruzione accolta dal Tribunale documentazione fotografica e contestazioni relative alle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo inoltre l’insussistenza dei presupposti per la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nonostante la formale deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, le censure non individuavano specifici difetti dell’ordinanza, ma sollecitavano una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua, logica e coerente: il giudice di sorveglianza aveva valutato gli elementi disponibili, non aveva ragioni per dubitare della ricostruzione fornita dalla fidanzata e aveva ravvisato un pericolo concreto e attuale di recidiva. La documentazione fotografica era stata valutata come non dirimente, mentre le contestazioni difensive, anche per la mancata specifica allegazione delle dichiarazioni della persona offesa, sono state giudicate aspecifiche e assertive. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale, purché ne sia considerata la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, in vista della possibilità di procedere alla revoca della misura alternativa precedentemente concessa.

    La deduzione di vizi motivazionali in cassazione non può ridursi alla richiesta di una nuova valutazione del merito: il ricorrente deve individuare specifici aspetti viziati della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, in vista della possibilità di procedere alla revoca della misura alternativa precedentemente concessa.

    La censura di violazione di legge deve indicare un effettivo errore giuridico della decisione e non può fungere da veicolo per ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    Ricorrendone i presupposti, il provvedimento deve recare l’annotazione prevista dalla disposizione in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento di revoca di una misura alternativa è inammissibile quando, pur formulando censure di violazione di legge o di vizio motivazionale, non individua specifici difetti della decisione e mira soltanto a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e dei presupposti della revoca.
  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti che costituiscano ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché il giudice ne consideri la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo.
  • Censure basate su allegazioni assertive o generiche e su elementi probatori non specificamente dimostrati come decisivi non sono idonee a scardinare una motivazione congrua, logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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