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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34127/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, il 18 aprile 2026, l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva rigettato l’istanza di differimento provvisorio della pena. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e presentato personalmente dal condannato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto dall’art. 613 c.p.p. La decisione non esamina nel merito i presupposti del differimento richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613 c.p.p.; ha ritenuto che la declaratoria, riconducibile all’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., potesse essere pronunciata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta l’8 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la presentazione personale da parte del condannato comporta l’inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice

    La ragione d’inammissibilità derivante dalla presentazione del ricorso da parte di soggetto non legittimato è ricondotta all’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice

    La declaratoria dell’inammissibilità individuata dalla Corte può essere pronunciata senza formalità, secondo la procedura prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile.
  • La declaratoria d’inammissibilità per difetto della legittimazione richiesta dall’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. può essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso esaminato la Corte ha inoltre disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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