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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33984/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato con sentenza del 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da taglio e punta, lungo complessivamente 17,5 cm, con lama di 7,7 cm. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, della stessa legge, era stato condannato a 667 euro di ammenda, oltre alle spese processuali, con confisca e distruzione del coltello. La difesa ha chiesto l’assoluzione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che il coltello sarebbe stato portato nella pubblica via per ragioni di lavoro; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando su quest’ultimo punto un difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La richiesta di assoluzione sollecitava una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali, compresa la deduzione che il coltello fosse trasportato per ragioni lavorative. È stata ritenuta adeguata la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati gravi, quali elementi indicativi del carattere non episodico della condotta; le contrarie doglianze difensive sono state considerate reiterative e fattuali. Anche la censura sulla sospensione condizionale è stata ritenuta infondata e comunque non idonea a rendere ammissibile il ricorso: il riferimento ai precedenti penali, valutato nella complessiva motivazione, esprimeva implicitamente il giudizio di non meritevolezza del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La decisione indica che la proposta di impugnazione è stata trasmessa alla Corte il 23 febbraio 2026 e che la decisione è stata assunta il 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Con sentenza del 20/12/2024 il Tribunale di Crotone in composizione monocratica ha dichiarato Vincenzo Lopresti colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da taglio e punta della lunghezza complessiva di cm. 17,5, di cui 7,7 di lama -

    La norma è applicata alla condotta di porto fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, del coltello descritto nella sentenza.

  • art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975

    concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 4 terzo comma legge 110 del 1975, lo ha condannato alla pena di euro 667,00 di ammenda

    La disposizione è richiamata quale attenuante riconosciuta dal Tribunale nella determinazione della pena.

  • art. 131-bis c.p.

    Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

    Per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità è sufficiente una motivazione che individui come decisiva l’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, nel caso concreto, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di contestazioni della valutazione probatoria, chiedono una nuova ricostruzione degli elementi fattuali e della vicenda storica.
  • L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivata quando il giudice individua come decisiva l’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p.
  • La condanna non deve contenere una risposta espressa a ogni singola deduzione difensiva quando il rigetto della richiesta sia desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della motivazione.
  • Il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, se inserito nella motivazione complessiva, può rendere comprensibile il giudizio implicito di non meritevolezza della sospensione condizionale della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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