Cassazione Penale, Ordinanza n. 34132/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2022, a 16 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis e 56, 575 c.p.; la condanna era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli il 26 aprile 2024. Con sentenza del 10 dicembre 2024, depositata nel 2025, la Corte di cassazione aveva annullato la decisione limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione, rinviando ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. In sede di rinvio, il 18 novembre 2025, la Corte d’appello accoglieva la richiesta di concordato presentata dalle parti e rideterminava in due anni l’aumento per continuazione, fissando la pena finale in 13 anni e 4 mesi di reclusione. La difesa ricorreva per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che la motivazione della sentenza d’appello fosse svolta per relationem a quella di primo grado e risultasse incompleta. Non indicava tuttavia quale specifico passaggio della motivazione richiamata fosse insufficiente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. dopo l’entrata in vigore, il 3 luglio 2017, della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione; non sono invece ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, salvo che si denunci una sanzione illegale. La censura sulla motivazione per relationem non rientra tra i motivi consentiti. La Corte rileva inoltre che il ricorso è estremamente generico, poiché non individua quale punto della motivazione richiamata non consentirebbe di comprendere le ragioni della decisione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo il ricorso esente da profili di colpa.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attenenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102)
Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è circoscritto alle censure sulla formazione della volontà di concordare, sul consenso del pubblico ministero e sull’eventuale difformità della decisione; i vizi relativi alla pena sono deducibili solo se la sanzione è illegale.
art. 129 c.p.p.
In tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attenenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102)
Nel giudizio definito con concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di Salvatore Morriale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censurando la decisione per essere stata motivata per relationem alla decisione del giudice di primo grado, così argomentando in modo incompleto;
La censura di vizio di motivazione proposta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve individuare concretamente il punto della motivazione che si assume non esaustivo; una doglianza generica è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non essendo il ricorso in oggetto esente da profili di colpa;
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 416-bis c.p.
Premesso che, con sentenza del 14 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli condannava Salvatore Morriale alla pena di anni 16 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati contestati ex art. 416-bis e 56, 575 cod. pen.
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato per cui l’imputato era stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 56 c.p.
Premesso che, con sentenza del 14 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli condannava Salvatore Morriale alla pena di anni 16 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati contestati ex art. 416-bis e 56, 575 cod. pen.
La disposizione è indicata quale norma relativa al delitto tentato contestato all’imputato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
art. 575 c.p.
Premesso che, con sentenza del 14 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli condannava Salvatore Morriale alla pena di anni 16 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati contestati ex art. 416-bis e 56, 575 cod. pen.
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato contestato in forma tentata; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma entrata in vigore il 3 luglio 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile per censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra la richiesta concordata e la pronuncia. Non sono ammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi di determinazione della pena, salvo che questi comportino l’illegalità della sanzione.
- La denuncia di motivazione incompleta deve indicare specificamente quale parte della decisione, anche quando motivata per relationem, sarebbe inidonea a rendere comprensibili le ragioni della pronuncia; la mancata individuazione del punto censurato rende il ricorso inammissibile per genericità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34000/2026 del 22/09/2026
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34015/2026 del 22/09/2026
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34017/2026 del 22/09/2026
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34020/2026 del 22/09/2026
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34021/2026 del 22/09/2026
- ordinanza_penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34022/2026 del 22/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →