Cassazione Penale, Ordinanza n. 33982/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 19 marzo 2026, ha respinto l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da un condannato detenuto in espiazione di una pena complessiva di cinque anni, tre mesi e ventinove giorni di reclusione, con fine pena fissato all’11 agosto 2029, per calunnia e detenzione illecita di stupefacenti. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio motivazionale per omessa o parziale valutazione degli elementi favorevoli alla misura; motivazione apparente o contraddittoria sulla pericolosità sociale; violazione del principio di progressione trattamentale e del diritto alla rieducazione; errata valutazione del carico pendente e delle sue implicazioni prognostiche. La difesa ha inoltre depositato tardivamente una memoria, ribadendo le ragioni del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero formulate in fatto e non contenessero una critica specifica all’insieme delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Ha considerato la motivazione del Tribunale di sorveglianza completa e non manifestamente illogica né contraddittoria: il giudice di merito aveva valorizzato le relazioni acquisite, la gravità dei fatti oggetto delle condanne, le informazioni della polizia giudiziaria e l’insufficienza del percorso rieducativo e risocializzante, reputando necessario proseguire la detenzione intramuraria in applicazione della gradualità trattamentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello
La concessione di una misura alternativa può essere subordinata a un ulteriore periodo di osservazione e a ulteriori esperimenti trattamentali, anche in presenza di elementi positivi, quando ciò sia necessario per verificare l’idoneità del condannato a rispettarne le prescrizioni; assumono rilievo la capacità a delinquere e la possibile contiguità con ambienti criminali.
art. 27, comma 3, Cost.
Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzione della detenzione intramuraria, attenendosi così correttamente al principio della gradualità trattamentale
Il principio rieducativo non impone l’immediato accesso alla misura alternativa: il Tribunale di sorveglianza può, nell’esercizio della propria discrezionalità e secondo la gradualità trattamentale, ritenere necessario il proseguimento della detenzione intramuraria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Vengono infatti articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.
Non sono ammissibili in cassazione censure che si risolvono in doglianze di fatto e non criticano specificamente la motivazione complessiva della decisione impugnata, quando questa sia compiuta e non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
art. 368 c.p.
La norma individua il reato di calunnia compreso tra quelli per i quali il condannato stava espiando la pena; la Corte non ne esamina la configurabilità.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è indicata quale titolo di condanna compreso nel cumulo in esecuzione; la Corte non ne esamina la configurabilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvono in doglianze di fatto e non si confrontano specificamente con il complesso della motivazione della decisione impugnata, quando questa sia compiuta e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti trattamentali prima di concedere una misura alternativa, anche in presenza di elementi positivi, allo scopo di verificare l’attitudine del condannato ad adeguarsi alle relative prescrizioni.
- La gradualità trattamentale consente di mantenere il condannato in detenzione intramuraria quando il percorso rieducativo e risocializzante risulti ancora insufficiente, tenendo conto anche della gravità dei reati, delle relazioni acquisite e delle informazioni della polizia giudiziaria.
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