Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di una coerede, di un compendio proveniente da eredità, nel quale era compreso un vigneto. La compratrice sosteneva di avere acquistato non singoli beni, ma l’intera quota ereditaria della venditrice; il confinante-coltivatore diretto, invece, aveva agito per il retratto agrario sul vigneto, invocando la prelazione agraria prevista per il fondo rustico. Il tribunale aveva qualificato l’operazione come vendita di singoli beni e aveva accolto il retratto; la corte d’appello aveva invece qualificato l’operazione come vendita di quota ereditaria, ma aveva comunque ritenuto prevalente la prelazione agraria, confermando il trasferimento del fondo al retrattante con un diverso prezzo. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione dell’art. 732 c.c. e della normativa sulla prelazione agraria, sostenendo che la prelazione del coltivatore diretto non può prevalere quando l’oggetto del trasferimento sia una quota ereditaria, e non un fondo rustico singolarmente considerato. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando l’omesso esame, da parte della corte d’appello, della domanda subordinata di riscatto limitata alla metà del terreno agricolo e chiedendo, in via subordinata, la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della coerede acquirente, ritenendo fondato il motivo: nei casi di trasferimento di quota ereditaria comprensiva di un fondo agricolo, prevale la prelazione del coerede ex art. 732 c.c. sulla prelazione agraria del confinante coltivatore diretto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese. Il ricorso incidentale del coltivatore diretto è stato dichiarato assorbito, perché presupponeva la validità del retratto agrario.

Norme richiamate

  • art. 732 c.c.

    La prelazione del coerede prevale quando il trasferimento abbia ad oggetto una quota di eredità; in tale ipotesi non opera la prelazione agraria del coltivatore diretto sul singolo fondo compreso nell’asse.

  • art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590

    La prelazione agraria spetta al coltivatore diretto quando sia trasferito un fondo rustico o una sua quota considerata nella propria individualità; non prevale sulla prelazione ereditaria in caso di vendita di quota di eredità.

  • art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817

    Richiamato insieme alla disciplina della prelazione agraria e del retratto in favore dei coltivatori, ma ritenuto recessivo rispetto alla prelazione del coerede nel caso di vendita di quota ereditaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare la violazione di legge dedotta nel ricorso principale e in quello incidentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per chiedere, subordinatamente, la decisione della causa nel merito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come sede in cui era stata formulata la domanda subordinata di riscatto della metà del terreno.

Massime di principio

  • In caso di alienazione di una quota di eredità, anche se l’asse comprende un fondo agricolo, prevale la prelazione del coerede ex art. 732 c.c. sulla prelazione agraria del confinante o del coltivatore diretto.
  • La prelazione agraria opera quando il trasferimento abbia ad oggetto un fondo rustico o una quota di esso considerata nella sua individualità, non quando il bene sia trasferito come parte di una quota ereditaria.
  • La qualificazione dell’operazione come vendita di singoli beni o come cessione di quota ereditaria è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto di prelazione applicabile.
  • Se la domanda subordinata o il ricorso incidentale presuppongono la validità del diritto fatto valere in via principale e tale presupposto viene meno per l’accoglimento del ricorso principale, l’impugnazione incidentale resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaPossessoImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.