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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00033/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta da una creditrice nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d’appello, quale giudice di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto dalla società e dai soci, ritenendo non dimostrata la loro non fallibilità ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall., perché la documentazione contabile prodotta era inattendibile e insufficiente a provare che i requisiti dimensionali per l’esclusione dal fallimento non fossero superati. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore per mancanza di autorizzazione del giudice delegato; 2) violazione del decisum rescindente per omessa considerazione di ulteriore documentazione contabile e fiscale, che secondo i ricorrenti avrebbe provato la cessazione dell’attività e la non fallibilità della società; 3) vizio motivazionale per avere la corte territoriale negato ingresso alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica d’ufficio ritenute decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento della corte d’appello, secondo cui il curatore aveva prodotto la comunicazione telematica dell’istanza di riassunzione vistata dal giudice delegato. Anche i motivi relativi all’asserito error in procedendo del giudice di rinvio sono stati dichiarati inammissibili, perché, invece di indicare come la corte territoriale si fosse discostata dal principio di diritto fissato nel giudizio rescindente, censuravano in sostanza la valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare quali fatti decisivi emergessero dai documenti non esaminati né la decisiva rilevanza della c.t.u. richiesta. La Corte ha inoltre osservato che la prova testimoniale articolata era inammissibile perché diretta non a riferire fatti storici specifici, ma a ottenere valutazioni tecnico-contabili riservate alla documentazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.

    richiamato dai ricorrenti come base della dedotta nullità dell’atto di riassunzione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per mancato confronto con l’accertamento di fatto della sentenza impugnata

  • art. 31, comma 2, l. fall.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    disposizione applicata per verificare la non assoggettabilità a fallimento e il superamento o meno delle soglie dimensionali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti, formulate come error in procedendo, attingevano in realtà un vizio di motivazione/omesso esame di risultanze istruttorie

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio conforme alla relazione

  • art. 96 c.p.c.

    applicato dalla Corte, in conseguenza della definizione conforme alla proposta, con condanna al pagamento di una somma equitativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato

  • Cass. n. 18072 del 2024

    richiamata per il principio secondo cui la denuncia dell’omessa ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova è decisiva in senso certo e non meramente probabilistico

  • Cass. n. 19150 del 2016

    richiamata in tema di necessità di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe certamente condotto a una decisione diversa

  • Cass. n. 16812 del 2018

    richiamata con il medesimo principio sulla decisività del documento non esaminato

  • Cass. n. 15733 del 2022

    richiamata a sostegno del principio di specificità della censura sulla prova omessa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce la nullità o l’erroneità di un provvedimento processuale è inammissibile se non si confronta specificamente con l’accertamento di fatto posto a base della decisione impugnata.
  • La doglianza per omessa valutazione di documenti o per mancata ammissione di mezzi istruttori deve indicare in modo puntuale quali fatti decisivi ne emergerebbero e perché tali elementi avrebbero certamente determinato un esito diverso della controversia.
  • L’omessa ammissione della prova può essere utilmente dedotta solo quando la prova sia decisiva in senso rigoroso, cioè idonea a smentire con certezza il quadro probatorio valorizzato dal giudice di merito, e non quando miri soltanto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La prova testimoniale è inammissibile quando è strutturata per ottenere valutazioni tecnico-contabili o giudizi di valore, anziché la narrazione di fatti storici specifici e direttamente percepiti dal testimone.
  • In sede di reclamo o di rinvio in materia fallimentare, la prova della non fallibilità richiede elementi documentali attendibili e coerenti con la realtà effettiva dell’impresa, non essendo sufficiente la mera allegazione di dati contabili non riscontrati o incompatibili con le ulteriori risultanze acquisite.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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