Cassazione Civile, Ordinanza n. 00033/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta da una creditrice nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d’appello, quale giudice di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto dalla società e dai soci, ritenendo non dimostrata la loro non fallibilità ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall., perché la documentazione contabile prodotta era inattendibile e insufficiente a provare che i requisiti dimensionali per l’esclusione dal fallimento non fossero superati. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore per mancanza di autorizzazione del giudice delegato; 2) violazione del decisum rescindente per omessa considerazione di ulteriore documentazione contabile e fiscale, che secondo i ricorrenti avrebbe provato la cessazione dell’attività e la non fallibilità della società; 3) vizio motivazionale per avere la corte territoriale negato ingresso alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica d’ufficio ritenute decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento della corte d’appello, secondo cui il curatore aveva prodotto la comunicazione telematica dell’istanza di riassunzione vistata dal giudice delegato. Anche i motivi relativi all’asserito error in procedendo del giudice di rinvio sono stati dichiarati inammissibili, perché, invece di indicare come la corte territoriale si fosse discostata dal principio di diritto fissato nel giudizio rescindente, censuravano in sostanza la valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare quali fatti decisivi emergessero dai documenti non esaminati né la decisiva rilevanza della c.t.u. richiesta. La Corte ha inoltre osservato che la prova testimoniale articolata era inammissibile perché diretta non a riferire fatti storici specifici, ma a ottenere valutazioni tecnico-contabili riservate alla documentazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.
richiamato dai ricorrenti come base della dedotta nullità dell’atto di riassunzione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per mancato confronto con l’accertamento di fatto della sentenza impugnata
richiamato dai ricorrenti in relazione all’autorizzazione del giudice delegato alla riassunzione del giudizio
disposizione applicata per verificare la non assoggettabilità a fallimento e il superamento o meno delle soglie dimensionali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti, formulate come error in procedendo, attingevano in realtà un vizio di motivazione/omesso esame di risultanze istruttorie
richiamato per la proposta di definizione del giudizio conforme alla relazione
applicato dalla Corte, in conseguenza della definizione conforme alla proposta, con condanna al pagamento di una somma equitativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato
Cass. n. 18072 del 2024
richiamata per il principio secondo cui la denuncia dell’omessa ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova è decisiva in senso certo e non meramente probabilistico
Cass. n. 19150 del 2016
richiamata in tema di necessità di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe certamente condotto a una decisione diversa
Cass. n. 16812 del 2018
richiamata con il medesimo principio sulla decisività del documento non esaminato
Cass. n. 15733 del 2022
richiamata a sostegno del principio di specificità della censura sulla prova omessa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce la nullità o l’erroneità di un provvedimento processuale è inammissibile se non si confronta specificamente con l’accertamento di fatto posto a base della decisione impugnata.
- La doglianza per omessa valutazione di documenti o per mancata ammissione di mezzi istruttori deve indicare in modo puntuale quali fatti decisivi ne emergerebbero e perché tali elementi avrebbero certamente determinato un esito diverso della controversia.
- L’omessa ammissione della prova può essere utilmente dedotta solo quando la prova sia decisiva in senso rigoroso, cioè idonea a smentire con certezza il quadro probatorio valorizzato dal giudice di merito, e non quando miri soltanto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La prova testimoniale è inammissibile quando è strutturata per ottenere valutazioni tecnico-contabili o giudizi di valore, anziché la narrazione di fatti storici specifici e direttamente percepiti dal testimone.
- In sede di reclamo o di rinvio in materia fallimentare, la prova della non fallibilità richiede elementi documentali attendibili e coerenti con la realtà effettiva dell’impresa, non essendo sufficiente la mera allegazione di dati contabili non riscontrati o incompatibili con le ulteriori risultanze acquisite.
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