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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3089/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 17/06/2024 che, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 23/05/2024 relativo a un immobile in Montecorvino Pugliano, aveva rigettato l'istanza di dissequestro e rimesso la questione della titolarità dell'immobile al giudice civile. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, errata applicazione dell'art. 324 c.p.p. per aver devoluto la questione della proprietà nonostante il rigetto dell'istanza, assenza di una reale contestazione proprietaria (osservando un comportamento dei Salerno volto alla rinuncia della controversia civile), vizio di motivazione per mancata valutazione delle allegazioni difensive sul fumus delicti e violazioni relative alla configurabilità dei reati contestati (art. 393 e 633 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la devoluzione preventiva della questione proprietaria al giudice civile: il tribunale del riesame doveva valutare incidentalmente le questioni sulla titolarità del bene rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti del sequestro (in particolare il fumus commissi delicti) e poteva rimandare la controversia al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8 c.p.p. soltanto nel caso in cui avesse ritenuto di restituire il bene (ossia di annullare il provvedimento cautelare). Di conseguenza il rigetto dell'istanza di dissequestro senza svolgere quella valutazione è stato annullato.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen. (comma 8)

    L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro.

    La Corte interpreta il comma 8 come obbligo di devoluzione della controversia al giudice civile soltanto quando il giudice penale intenda restituire il bene (ossia proceda all'annullamento del sequestro). Se il tribunale del riesame mantiene il sequestro rigettando l'istanza di dissequestro, non è obbligato a rimettere la questione al giudice civile e può decidere incidentalmente sulle questioni di titolarità rilevanti per la sussistenza del vincolo cautelare.

  • art. 263 cod. proc. pen. (comma 3)

    L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, ...

    Coordinato con l'art. 324, comma 8, serve a individuare il giudice civile competente per la controversia proprietaria in ipotesi di restituzione. Non impone la devoluzione automatica quando il giudice penale conferma il sequestro.

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Principio generale secondo cui il giudice penale decide tutte le questioni da cui dipende la decisione, salvo diversa disposizione. La Corte lo invoca per affermare che il giudice del riesame può e deve risolvere incidentalmente le questioni civili rilevanti ai fini del provvedimento cautelare, salvo il caso previsto per la devoluzione a fini di restituzione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma citata nel ricorso con riferimento a censure sulla formazione della prova e valutazione degli elementi di reato; nella decisione della Cassazione l'esame è procedurale e non approfondisce la valutazione sul merito delle censure di prova ex art. 321, limitandosi a riaffermare l'obbligo del riesame sui presupposti cautelari.

  • art. 393 cod. pen. e art. 633 cod. pen.

    Articoli penali richiamati in ordine alle fattispecie contestate (resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva). La sentenza di cassazione non si pronuncia sul merito della colpevolezza o sull'applicabilità degli elementi costitutivi di questi reati, avendo deciso esclusivamente questioni di carattere procedurale relative al sequestro preventivo.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo il giudice del riesame deve valutare incidentalmente le questioni di titolarità del bene che siano rilevanti per verificare i presupposti del vincolo (es. fumus commissi delicti); non è obbligato a rimettere la questione al giudice civile se intende mantenere il sequestro.
  • L'obbligo di devoluzione al giudice civile previsto dall'art. 324, comma 8 c.p.p. opera principalmente nel caso in cui il giudice penale intenda restituire il bene (annullamento del sequestro); in tale evenienza la controversia sulla proprietà va rimessa al giudice civile competente.
  • La regola generale dell'art. 2 c.p.p. autorizza il giudice penale a decidere questioni civili in via incidentale quando sono strumentali alla decisione penale, salvo che non ricorra la specifica ipotesi di restituzione che impone la devoluzione.
  • Se si vuol ottenere il dissequestro è essenziale che il ricorrente faccia emergere con chiarezza, anche documentale e tramite dichiarazioni, la carenza del fumus commissi delicti o l'irrilevanza della contestazione proprietaria rispetto ai presupposti del sequestro; la mera esistenza di una potenziale lite civile non basta automaticamente a impedire la decisione del riesame.
  • In presenza di estinzione o rinuncia della controversia civile sulla proprietà, il giudice penale deve tenere conto di tale fatto nella valutazione dei presupposti cautelari, potendo ciò rafforzare la richiesta di dissequestro.

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