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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10226/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze definitive: la prima per rapina aggravata commessa nel 2001, la seconda per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio commessi nel 2002. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., travisamento del fatto e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e il collegamento tra la partecipazione al sodalizio e i reati-fine contro il patrimonio, anche in relazione all'inserimento nel clan indicato come elemento di connessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul preteso difetto di motivazione, osservando che il provvedimento impugnato conteneva una motivazione non manifestamente illogica e conforme ai principi di legittimità. Ha confermato che, per riconoscere la continuazione anche in sede esecutiva, non bastano la contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato, ma occorrono concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, che nel caso concreto non erano emersi. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della continuazione tra il reato associativo e la rapina aggravata, poiché i delitti-fine, pur rientrando nell'attività del sodalizio e potendone rafforzare l'azione, non risultavano programmabili sin dall'origine ma legati a circostanze contingenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede una verifica rigorosa e non può fondarsi su meri indici formali come la contiguità temporale o l'identità dei reati

  • art. 81 c.p.

    invocato dalla difesa quale base del vincolo della continuazione; la Corte ribadisce che serve la prova del medesimo disegno criminoso

  • art. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017

    le Sezioni Unite affermano che la continuazione richiede concreti indicatori della programmazione dei reati successivi fin dal primo fatto

  • art. 35806 del 20/04/2016, D'Amico

    Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016

    grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato

  • art. 4680 del 20/01/2021, Raiano

    Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021

    non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine non programmabili perché legati a circostanze contingenti

  • art. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice

    Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018

    conferma il principio per cui i reati-fine occasionali non possono essere automaticamente ricondotti alla continuazione con il reato associativo

  • art. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato

    Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014

    ribadisce l'inconfigurabilità della continuazione quando il reato-fine non fosse programmabile sin dall'inizio

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede un accertamento rigoroso del medesimo disegno criminoso, fondato su indicatori concreti e specifici, non su meri dati formali o indizi deboli.
  • La sola contiguità cronologica tra i fatti o l'identità del titolo di reato non è sufficiente a dimostrare la continuazione, potendo essere invece compatibile con una semplice abitualità criminosa.
  • Spetta al condannato che chiede l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. allegare elementi specifici e concreti idonei a provare la programmazione unitaria dei fatti successivi già al momento del primo reato.
  • Non è configurabile la continuazione tra un reato associativo e i singoli reati-fine quando questi ultimi, pur funzionali o utili al sodalizio, risultino legati a circostanze contingenti e non fossero programmabili nelle loro linee essenziali fin dall'origine.
  • Il giudice dell'esecuzione può escludere la continuazione con motivazione congrua e non illogica quando i fatti siano commessi con concorrenti diversi e manchino elementi oggettivi di una deliberazione unitaria originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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