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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28684/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo deducevano violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione per la mancata assoluzione dall'imputazione di furto, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo contestavano la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., sostenendo l'insussistenza della destrezza. Con il terzo motivo lamentavano il mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p. sulle aggravanti contestate e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo una mera richiesta di rivalutazione del fatto, priva di specifiche censure all'iter argomentativo della sentenza impugnata e priva di deduzione di travisamento della prova. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando i criteri giurisprudenziali sulla destrezza e rilevando che la Corte territoriale aveva desunto dal compendio probatorio una condotta di accerchiamento e rapidità, non riducibile a un semplice approfittamento di disattenzione o allontanamento della vittima. Ha ritenuto il terzo motivo carente di specificità e comunque infondato, perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sia sul diniego della prevalenza dell'attenuante del danno di lieve entità sia sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando precedenti, gravità del fatto e modalità della condotta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3000 complessivi alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    La destrezza nel furto richiede una condotta con particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore; non basta approfittare di una mera disattenzione o momentaneo allontanamento della vittima.

  • art. 62, comma 4, c.p.

    La prevalenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità non è dovuta quando il giudice di merito motivi sul concreto danno arrecato alla persona offesa e ritenga prevalenti altri elementi sfavorevoli.

  • art. 133 c.p.

    Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare i precedenti dell'imputato e la gravità del fatto, purché dia conto in modo congruo e logico degli elementi ritenuti prevalenti.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto mediante la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa, se non si censura specificamente la motivazione della sentenza impugnata o si deduce travisamento della prova.
  • Nel furto aggravato dalla destrezza, l'aggravante ricorre quando la condotta sia connotata da abilità, astuzia o avvedutezza dirette a eludere la vigilanza sulla res; non è sufficiente la mera occasione favorevole derivante da disattenzione altrui.
  • L'aggravante della destrezza può sussistere anche quando l'azione colpisca un bene direttamente nella disponibilità immediata della vittima, senza contatto fisico diretto con la persona offesa.
  • Le doglianze sulle circostanze attenuanti devono confrontarsi con la motivazione della decisione di merito e indicare specifici profili di illogicità; la ripetizione delle censure già respinte in appello non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione ignora o travisa i parametri dell'art. 133 c.p.; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi precedenti, modalità del fatto e gravità concreta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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