Cassazione Penale, Ordinanza n. 34918/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26 settembre 2025, che lo aveva ritenuto responsabile del reato indicato nel testo come «r-nputazione ex art 340 cp» e del reato di lesioni, con aggravante del nesso teleologico contestata per quest’ultimo. I motivi primo, terzo e quarto riproponevano censure sulla sussistenza degli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato di cui all’art. 340 c.p., sulla gravità delle lesioni, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Il secondo motivo riguardava l’aggravante del nesso teleologico relativa alle lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi primo, terzo e quarto fossero non consentiti in sede di legittimità perché riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giudicata corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche. Il secondo motivo è stato ritenuto proposto per la prima volta in cassazione. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’articolo del codice di procedura penale menzionato nel testo, ma la parte finale della pronuncia è tronca e non consente di ricostruire per intero la condanna pecuniaria eventualmente disposta.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
in relazione alla ritenuta sussistenza dei tratti costitutivi, anche di matrice soggettiva, fondanti il giudizio di responsabilità per r-nputazione ex art 340 cp
La decisione riferisce che i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi, anche soggettivi, del reato; il testo non consente di precisare ulteriormente la fattispecie, poiché la sua denominazione è corrotta.
articolo del codice di procedura penale richiamato nel P.Q.M. (numero non leggibile)
all inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. e cod, proc. pen
Il testo afferma che alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dalla disposizione processuale, ma il numero dell’articolo è illeggibile.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, pertinente alle doglianze, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Una questione non devoluta ai giudici di merito e sollevata per la prima volta in sede di legittimità non può essere esaminata come motivo di ricorso.
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