Cassazione Penale, Sentenza n. 36084/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riabilitazione rispetto a diverse sentenze di condanna, in particolare la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10/07/2016 (irrevocabile 14/07/2016) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza rilevando il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e richiamando anche informazioni della Polizia Municipale di Arzano su presunte violazioni edilizie, ritenute rilevanti sul profilo della buona condotta. In cassazione la difesa ha dedotto violazioni di legge (art. 179 e 185 c.p.), vizi di motivazione e omissione di valutazione di prova (informazioni dei vigili e dei Carabinieri), e ha sostenuto l'estinzione dei reati e del diritto al risarcimento per prescrizione e la mancanza di danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato il mancato adempimento delle obbligazioni civili come ostativo alla riabilitazione e che le informazioni addotte a sostegno della decisione non risultano generiche al punto da rendere illegittima la motivazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'adempimento delle obbligazioni civili è condizione necessaria per la riabilitazione, derogabile solo se il richiedente prova l'impossibilità di adempiere o se il danneggiato rinuncia al risarcimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
La norma definisce l'effetto della riabilitazione; la Corte la richiama come quadro normativo di riferimento, senza che essa possa essere concessa ove manchino le condizioni previste dall'art. 179.
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
La Corte conferma che l'adempimento delle obbligazioni civili è condizione necessaria per la riabilitazione; l'eccezione per "impossibilità" è interpretata restrittivamente e il ricorrente ha l'onere di fornire prova concreta di tale impossibilità. La mera pendenza di una causa civile non equivale a prova di impossibilità.
Stabilisce, a carico del colpevole e delle persone responsabili per il fatto di lui, l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento dei danni.
La norma sottolinea l'obbligo civile conseguente al reato; la Corte la utilizza per sostenere la rilevanza del mancato adempimento ai fini della riabilitazione.
art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Richiamato come base dei motivi di cassazione invocati (b: inosservanza ed erronea applicazione di norme; d/e: contraddittorietà della motivazione/omessa valutazione di prova decisiva).
I motivi di cassazione fondati su queste lettere sono stati valutati e ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito e priva di vizi logici o legali tali da giustificare l'annullamento.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 2477 del 24/05/1993 e Sent. n. 18852 del 08/04/2008)
Principi richiamati nella sentenza relativi alla necessità dell'adempimento delle obbligazioni civili e al fatto che la pendenza di una causa civile non prova l'impossibilità di adempiere.
La Corte riafferma orientamenti consolidati: l'impossibilità di adempiere va provata concretamente e la pendenza di un giudizio civile non è di per sé idonea a giustificare la riabilitazione.
Massime di principio
- La riabilitazione richiede non solo il decorso del tempo e la buona condotta, ma anche l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; l'eccezione per l'impossibilità di adempiere è strettamente interpretata.
- La mera pendenza di un giudizio civile relativo alle obbligazioni non costituisce prova dell'impossibilità di adempiere e, quindi, non basta a impedire il diniego dell'ostativo previsto dall'art. 179 c.p.
- Segnalazioni o denunce successive (es. violazioni edilizie denunciate dalla Polizia Municipale) possono influire negativamente sulla valutazione della buona condotta se risultano fondate o non esclusivamente generiche.
- L'estinzione del reato per prescrizione non elimina automaticamente le conseguenze civili; la prova dell'estinzione del diritto al risarcimento per prescrizione deve essere fornita da chi la invoca.
- L'onere probatorio circa l'impossibilità di adempiere o circa la prova di buona condotta è a carico del richiedente la riabilitazione.
- Il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla verifica di legittimità (coerenza logica e conformità normativa) della decisione di merito; non rientra nel suo potere riesaminare libero apprezzamento delle prove se non viziato.
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