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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di euro 96.688,04: una parte dell'importo era richiesta come saldo di un conto corrente acceso dalla madre del ricorrente, un'altra parte come adempimento di un contratto di mutuo concluso dalla stessa, con contestazione anche della pretesa restitutoria dell'erede, che domandava la restituzione di euro 30.389,03 asseritamente depositati dalla correntista su libretti di risparmio. Il tribunale respinse l'opposizione al decreto e la domanda riconvenzionale; la corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente deduce cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. per avere la corte attribuito rilievo a una dichiarazione della banca letta come quietanza/estinzione del debito da mutuo e ritenuto che una successiva dichiarazione del ricorrente potesse far venir meno il valore confessorio della prima; 2) violazione degli artt. 1427 ss. c.c. per avere la corte qualificato come errore materiale la data apposta sulla quietanza senza verificare la riconoscibilità dell'errore; 3) vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo per avere la corte ritenuto provati i prelievi dai libretti sulla base della firma dell'impiegato bancario, senza le contabili di rimborso sottoscritte dalla titolare; 4) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere la corte, secondo il ricorrente, invertito l'onere della prova in materia di restituzione delle somme depositate; 5) violazione dell'art. 1835 c.c. per aver ritenuto provata la restituzione delle somme sui libretti senza richiedere ulteriore documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la dichiarazione della banca di estinzione del debito da mutuo era stata emessa a seguito di una operazione concordata di contabilizzazione sul conto corrente delle rate di mutuo scadute e che la data indicata in quietanza costituiva un refuso; ha inoltre rilevato difetto di autosufficienza per mancata trascrizione delle dichiarazioni rilevanti. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la prova presuntiva dei prelievi dai libretti era coerente con l'unica intestazione in capo alla madre del ricorrente e perché mancava l'allegazione del fatto storico omesso. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una falsa lettura della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva ritenuto dimostrata la regolarità delle restituzioni e non provata la contestazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva escluso l'onere probatorio della banca, ma lo aveva considerato assolto tramite l'annotazione dell'impiegato sul libretto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    La censura sulla confessione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla contabilizzazione del debito e sull'effettiva portata della dichiarazione bancaria.

  • art. 2735, comma 1, c.c.

    La Corte ha escluso che la doglianza spiegasse perché la successiva dichiarazione invocata dal ricorrente fosse idonea a incidere sull'efficacia confessorio-probatoria della quietanza, anche per carenza di autosufficienza.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    La censura sull'errore nella quietanza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo illustrati i fatti da cui desumere l'errore e la sua rilevanza invalidante.

  • art. 1218 c.c.

    La sentenza impugnata non ha escluso la responsabilità o l'onere di prova dell'adempimento della banca, ma ha ritenuto provato l'adempimento stesso con elementi documentali e presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è ravvisabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto la corte di merito non ha invertito il riparto, ma ha valutato le prove offerte.

  • art. 1835 c.c.

    È stato chiarito che la banca non è stata esonerata dall'onere probatorio, ma ritenuta averlo assolto mediante l'annotazione dell'impiegato sul libretto, senza necessità di ulteriore contabile sottoscritta dal depositante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale disciplinato da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi censura in cassazione una decisione fondata su specifici accertamenti di fatto deve confrontarsi direttamente con tali accertamenti; la doglianza è inammissibile se li ignora o li presuppone in modo diverso.
  • La deduzione di violazione di legge richiede un ricorso autosufficiente: quando si invocano dichiarazioni, quietanze o altri documenti decisivi, occorre riportarne il contenuto essenziale per consentire il controllo di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando il giudice ritenga semplicemente raggiunta o non raggiunta la prova sulla base del materiale istruttorio.
  • In tema di restituzione di somme depositate, la prova dell'avvenuta restituzione può essere desunta anche da annotazioni documentali e da presunzioni coerenti con la qualità di unico intestatario del rapporto, senza che sia sempre necessaria una contabile sottoscritta dal depositante.
  • La denuncia di omesso esame di fatto decisivo richiede l'allegazione del fatto storico specifico che il giudice avrebbe trascurato; la mera critica alla valutazione delle prove non basta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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