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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la revisione della liquidazione dei compensi professionali effettuata nel procedimento di verifica e liquidazione svolto dinanzi al giudice delegato del fallimento, per attività espletate in giudizi davanti al TAR di Roma, al Consiglio di Stato e al Giudice del lavoro. Il Tribunale di Bari aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte, accordo sottoscritto e accettato anche dal curatore fallimentare.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha adottato alcun provvedimento sulle spese, perché nell'atto di rinuncia era stata prevista la compensazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce tale conseguenza.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia del ricorrente, ove intervenuta nel giudizio di cassazione, comporta l'estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    la norma non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso

  • Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485

    viene richiamata come precedente per affermare che l'estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata determina l'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Se nell'atto di rinuncia è previsto un accordo sulla regolazione delle spese, la Corte può non adottare un distinto provvedimento sulle spese processuali.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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